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Fabbricati: la costruzione del valore normale |
I criteri per la sua determinazione, ai fini dell’applicazione delle norme in tema di imposte sui redditi, di Iva e di Registro. Il calcolo del valore normale, che occupa la parte centrale del provvedimento e l’intero corpo dell’allegato, individua nell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’agenzia del Territorio (Omi) la sua fonte principale di riferimento. Tale banca dati, aggiornata semestralmente, rileva, infatti, in linea generale le quotazioni minime e massime attribuibili a un fabbricato in base a precise coordinate spaziali e temporali.Le quotazioni dell’Omi sono riferite alla relativa zona omogenea, ovvero, in mancanza, a quella limitrofa o analoga censita, al periodo dell’atto di compravendita, o a quello antecedente in cui è stato pattuito il prezzo con atto avente data certa, e allo stato conservativo “normale”. Il passaggio dalla quotazione Omi al valore normale “unitario”, intendendosi per tale il valore, espresso in euro al mq, del singolo fabbricato considerato, avviene applicando alcuni coefficienti di merito che consentono di graduarlo all’interno dei valori minimi e massimi precedentemente rilevati. Questi ultimi sono costituiti, in particolare, dal taglio della superficie del fabbricato e dal suo livello di piano. Al fine di integrare il calcolo del valore normale occorrerà altresì tener conto di ulteriori elementi significativi, quali il valore del mutuo, per gli atti soggetti a Iva, nel caso esso sia di importo superiore a quello della compravendita, i prezzi effettivamente praticati dai cedenti nel luogo e nel tempo considerati, così come rilevabili dalle offerte di vendita al pubblico anche diffuse tramite i media, ovvero i dati delle dichiarazioni di inizio attività trasmesse dai Comuni e le spese dichiarate per il recupero del patrimonio edilizio. Fonte: Fiscooggi |
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Ecoincentivi: tornano gli sgravi fiscali del 55% |
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Il 28 gennaio prossimo verrà dato il via agli ecoincentivi per il risparmio energetico nel settore immobiliare. Erano scomparsi dal decreto anticrisi, ma sono ricomparsi con lievi modifiche ed a fine mese saranno sottoposti al voto del Parlamento. Gli incentivi coprono le spese sostenute dal contribuente per l’attuazione di politiche di risparmio energetico, quindi gli interventi mirati a ridurre il consumo per riscaldamento, raffreddamento, illuminazione, ventilazione; i miglioramenti nella tenuta termica come coibentazioni, sostituzioni di porte e finestre; l’installazione di pannelli solari. Gli interventi devono riguardare edifici ed abitazioni già esistenti, le nuove costruzioni infatti sono tenute già al rispetto di una serie di vincoli energetici. L’agevazione è pari al 55% della spesa sostenuta e consiste nella detrazione di questo importo dall’Irpef e dall’Ires (sotto forma di credito d’imposta). Esistono dei limiti massimi a seconda dell’intervento e, comunque, sussiste un tetto totale di 100.000 euro di detrazione. L’importo della detrazione non può comunque superare quanto si deve nella dichiarazione dei redditi. L’eccedenza è persa. L’agevolazione non può essere cumulata con altre, come la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie. Per le spese sostenute nel 2008 le detrazioni saranno spalmate in 3 anni. Quelle sostenute nel biennio 2009/2010 invece, verranno spalmate su 5 anni. (Fonte: Quotidiano.net) |
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Gli italiani sentono la crisi e ben il 20% di loro non paga le quote condominiali |
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Siamo in un periodo di recessione e le difficoltà economiche degli italiani si riflettono anche nella gestione degli immobili. Secondo i dati diffusi da ANAMMI, l’Associazione Nazional-Europea degli AMMinistratori d’Immobili, una buona percentuale dei residenti in condominio, ben il 20%, oggi non si attiene al pagamento delle quote periodiche, rischiando di incorrere in gravi conseguenze, come il pignoramento dei beni. Le spese di condominio vengono messe in secondo piano proprio a causa della crisi e si preferisce dare priorità a spese che non si possono rimandare. Il pagamento del mutuo e delle bollette rimangono per gli italiani le prime voci della lista degli obblighi a cui dover adempiere. “La crisi si sente anche in condominio.” - spiega Giuseppe Bica, presidente dell’ANAMMI - “In tempi normali,questo non accade, infatti la percentuale di chi ritarda a pagare tali spese non supera il 10%, ben la metà dei morosi calcolati in un periodo di ristrettezze. Il problema in questi casi è che il non pagamento da parte di alcuni condomini si ripercuote su tutti gli inquilini del palazzo, creando difficoltà di gestione all’amministratore che deve pensare alla normale manutenzione dell’edificio e che invece si trova con le mani legate.” Date queste considerazioni generali, è vero che di fronte alla morosità la direttiva e’ chiara: prima la messa in mora, poi il decreto ingiuntivo e, se non si ottiene nulla, l’atto di precetto. In ultima istanza, il pignoramento, mobiliare e immobiliare. |
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