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FAMIGLIA, determinazione dell'assegno divorzile |
Secondo la Cassazione anche le elargizioni costanti del suocero al nucleo familiare rientrano nella valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ai fini dell’attribuzione e della determinazione dell’assegno divorzile. La Suprema Corte, infatti, ribadisce che l'accertamento del diritto all'assegno divorzile deve effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale. Il Giudice, quindi, in prima battuta è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio fissate al momento del divorzio, in secondo momento deve procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati dall’art. 5 della legge n. 898 del 1970 che agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto.
Cass. civ., sentenza n. 20352, 23.07.2008
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REATO - OBLAZIONE - ISTANZA - DIFENSORE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - AMMISSIBILITA' |
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SENTENZA N. 47923 UD. 29 OTTOBRE 2009 - DEPOSITO DEL 15 DICEMBRE 2009 E’ ammissibile, ai sensi dell’art. 99, comma primo, cod. proc. pen., la proposizione della domanda di oblazione da parte del difensore dell’imputato non munito di procura speciale. (Fattispecie in tema di opposizione a decreto penale di condanna). In motivazione, la S.C. ha precisato che la presentazione della domanda di oblazione, diversamente dall’atto del pagamento della somma determinata dal giudice, costituisce un atto di mero impulso processuale, inidoneo a determinare di per sé alcuna situazione processuale irreversibile sull’esito del procedimento e sulle relative regole di giudizio, poiché l’imputato può, in ogni tempo, anche dopo il provvedimento ammissivo del giudice, togliere ad essa ogni effetto, mediante una dichiarazione espressa a norma dell’art. 99, comma secondo, cod. proc. pen. (Fonte Cortedicassazione.it) |
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REATO – PRESCRIZIONE – L. N. 251 DEL 2005 – NORMA TRANSITORIA – PENDENZA DEL PROCEDIMENTO IN |
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SENTENZA N. 47008 UD. 29 OTTOBRE 2009 - DEPOSITO DEL 10 DICEMBRE 2009 Le Sezioni Unite, ribadendo sul punto l’orientamento maggioritario nella giurisprudenza della Suprema Corte e richiamando le motivazioni della sentenza n. 393 del 2006 della Corte Costituzionale, hanno affermato che ai fini dell’applicazione delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione introdotta dalla l. n. 251 del 2005, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza del giudizio in appello e vale ad escludere la regola della retroattività delle disposizioni più favorevoli, trattandosi di accadimento idoneo, sia in relazione al momento processuale in cui interviene, sia con riguardo al suo contenuto di verifica fattuale e di imposizione punitiva, a segnare la linea di demarcazione temporale tra la pregressa e la nuova normativa. (Fonte Cortedicassazione.it) |
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