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Il diritto a non curarsi merita adeguata tutela, tuttavia, in quanto vengono coinvolti interessi primari, è indispensabile contenere tale diritto entro confini ben definiti.
L'opposizione alla cura deve essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale ed informata, deve esprimere una manifestazione di volontà non astrattamente ipotetica e di una cognizione dei fatti frutto di una cognizione di informazioni specifiche in ordine alla propria situazione sanitaria, deve seguire e non precedere l'informazione avente ad oggetto la rappresentazione di un periclo di vita imminente e non altrimenti evitabile, il dissenso deve perciò essere attuale e non preventivo.
Inoltre, proseguono i Giudici, qualora il paziente si trovi in stato di incoscienza è necessario che lo stesso rechi con sé una articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocabilmente emerga la volontà di impedire la cura, oppure che un rappresentante dallo stesso paziente indicato, dimostrato il proprio potere rappresentativo, confermi il dissenso all’esisto della ricevuta informazione da parte dei sanitari.
Cass. Civ. n. 23676 del 15.09.2008.
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