In tema di diritti del consumatore, la Corte di Cassazione ha ribadito la competenza territoriale esclusiva – ma derogabile - del Giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza, secondo le disposizioni di cui all’art. 1469-bis, c. 3, n. 19 e 1469-ter c.c. con conseguente vessatorietà della clausola di deroga e la sua nullità, superabile solo qualora la stessa sia stata oggetto di idonea trattativa. In tal caso è comunque a carico del professionista l'onere delle prova della libera determinazione dei contraenti nella stesura della clausola, la quale, se inserita come di prassi a penna nel contratto concluso attraverso moduli o formulari, risulta inidonea ai fini della prova positiva della trattativa. Cassazione, Ordinanza n. 24262 depositata il 26.09.2008.
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