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Il DIRITTO DEI NONNI VERSO I NIPOTI PDF Stampa E-mail
1. Dopo l’articolo 317-bis del codice civile, è inserito il seguente:
«Art. 317-ter – (Diritto di visita degli ascendenti) – I genitori, o il genitore che ha l’esercizio della potestà sul minore, hanno il dovere di
consentire e non ostacolare il rapporto tra i figli e i genitori del padre e della madre dei figli, ove ciò non sia in contrasto con l’interesse
del minore.
In caso di inosservanza di quanto disposto al primo comma, il giudice, accertato l’inadempimento dell’obbligo, su istanza dei genitori del
padre e della madre del minore, sentito chi esercita la potestà e, qualora lo ritenga opportuno, il minore, disciplina le modalità di esercizio
del diritto di visita.
I provvedimenti di cui al secondo comma sono di competenza del Tribunale per i minorenni.
Nei giudizi di separazione personale giudiziale e di divorzio, il giudice competente ad assumere i provvedimenti di cui al secondo comma è
lo stesso giudice della separazione e del divorzio».
2. All’articolo 38, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo la parola: «317-bis,» è
inserita la seguente: «317-ter, primo e secondo comma,».










  
 
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