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MARCHIO, REGISTRAZIONE, SEZIONE SPECIALIZZATA |
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Altre informazioni: TRIBUNALE DI PESCARA
Il Giudice,
esaminati il ricorso introduttivo ed in particolare il titolo e l’oggetto delle pretese cautelari della ricorrente.
Ritenuta l’incompetenza funzionale del Tribunale adito, rientrando la presente controversia nella competenza funzionale (ante causam ed ordinaria) della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Roma, per le considerazioni di seguito sinteticamente esposte.
Premesso in diritto che:
· Le sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale sono state istituite dal D.leg. 27 giugno 2003 n. 168 (Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso Tribunali e Corti d’Appello, a norma dell’art. 16 della Legge 12 dicembre 2002 n. 273), in attuazione della delega contenuta nell’art. 16 l. 12 dicembre 2002 n. 273.
· L’art. 3 del D.lgs. n. 168/2003 stabilisce: “Le sezioni specializzate [in materia di proprietà industriale ed intellettuale] sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale”.
· L’art 3 citato contiene una elencazione non esaustiva dell’intero ambito di controversie relative alla proprietà industriale, non rientrando, expressis verbis, nella citata disposizione legislativa, ad esempio, i segni distintivi diversi dai marchi (ditta, insegna, domain name) (così testualmente Cass. Sez. L. ordinanza n. 18595/2006 in motivazione).
· La competenza delle sezioni specializzate è- nelle materie indicate dall’art. 3- per materia in senso tecnico, quindi inderogabile.
· In concreto, l’attuazione delle sezioni presso i dodici tribunali e corti designate ha avuto luogo nei mesi successivi, a seguito della delibera del Consiglio superiore della magistratura n. 503 del 23 luglio 2003, contenente norme organizzative.
· Nelle controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale, devolute dall'art. 3 del d.lgs 27 giugno 2003, n. 168, alla competenza delle istituite sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d'appello, le medesime sezioni giudicano in composizione collegiale e solo lo svolgimento delle attività istruttorie è assegnato ad un magistrato componente il collegio, ai sensi dell'art. 2 del citato d.lgs. e dell'art. 50 bis, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13578 del 12/06/2006).
· La nozione di «interferenza» di cui all'art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003 «può configurarsi in presenza di una domanda ritualmente introdotta, che riguardi la proprietà industriale o intellettuale, che sia connessa con atti illeciti rilevanti sotto il profilo concorrenziale ed ha lo scopo di evitare che in relazione all'illecito così integrato, considerato nel suo complesso, debbano essere radicate cause diverse, da trattarsi in sedi differenti (Trib. Milano 14 aprile 2004).
· L’art. 134 del successivo D.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale a norma dell’art. 15 delle legge 12 dicembre 2002 n. 273), entrato in vigore il 19.3.2005 ha quindi stabilito: “Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990 n. 287 e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e, per quanto non disciplinato dalle norme suddette, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 121, comma 5” (I comma). “Negli arbitrati sulle materie di cui al comma 1 si applicano le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5” (II comma). “Tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1, quivi comprese quelle disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99, sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate previste dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come integrato dall'articolo 120. Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate anche le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario” (III comma).
· La connessione cd. “impropria” (richiamata- come visto- dalla norma in esame) sussiste (diversamente da quella cd. “propria”, che ricorre quando fra più cause proposte esista connessione per l'oggetto e per il titolo) allorquando più cause presentino in comune, anche solo in parte, qualche questione, la cui soluzione sia necessaria per la decisione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005).
· L’art. 245 comma II del D.lgs. 30/2005 statuisce quindi che “sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate […] le cause di merito iniziate dopo l’entrata in vigore del codice […]”.
· E’evidente che il legislatore del 2005 ha, anche alla luce delle dispute emerse a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 168 del 2003, ampliato le maglie della competenza per materia delle Sezioni Specializzate rispetto a quanto previsto dalla norma da ultimo citata, includendovi tutte le controversie in materia di diritti di proprietà industriale e quelle di concorrenza sleale (per il principio per cui “le fattispecie di concorrenza sleale che abbiano un'incidenza, anche solo economica, sulla circolazione dei beni oggetto di privativa e, quindi, rientranti nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale sono devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, cfr. Trib. Napoli 21 maggio 2004,in Foro it., 2004, I, c. 2875: nella specie, era stata prospettata una condotta di boicottaggio causativa di illecita limitazione alla commerciabilità di beni oggetto di marchio o brevetto; per il principio per cui “devono ritenersi fattispecie di concorrenza sleale interferenti con i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, e sono quindi rimesse alla competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, anche quelle in cui l'accertamento giudiziale incida solo indirettamente, in via di mero fatto ovvero solo economica, sulla circolazione di beni oggetto di diritti di proprietà intellettuale o industriale, cfr. Trib. Napoli 20 maggio 2004, in Arch. civ., 2004, 1293: nella specie si è affermata la riconducibilità alle fattispecie di cui all'art. 3 d.lg. n. 168 n. 2003 di una domanda di inibitoria cautelare, ove il distributore all'ingrosso di medicinali prospettava di subire condotte di boicottaggio dal produttore, che rifiutava di vendergli direttamente i medicinali prodotti; per il principio per cui “nell'ambito delle fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale, che l'art. 3 d.lg. 168/03 devolve alla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, devono ricomprendersi anche le controversie relative ai marchi di fatto, in quanto riconducibili alla concorrenza sleale con fusoria, cfr. Trib. Napoli 26 marzo 2004, in Foro it., I, c. 1548; per il principio per cui “le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale sono competenti anche in tema di boicottaggio e di violazione dell'obbligo di contrarre, poiché il primo, costituendo un'espressione della concorrenza sleale, è ricompreso nelle fattispecie interferenti di cui all'art. 3 d.lg. n. 168 del 2003, quando le condotte lamentate incidano, sotto il profilo giuridico o economico, su diritti di proprietà intellettuale, cfr. Trib. Napoli 19 maggio 2004; per il principio per cui “le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale sono competenti per materia a conoscere dei giudizi di concorrenza sleale ove si chiede la repressione di condotte di imitazione servile e di appropriazione dei pregi, atteso che tali fattispecie possono considerarsi almeno indirettamente interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, cfr. Tribunale Napoli 15.12.2005; per il principio per cui “ussiste la competenza alle sezioni specializzate ai sensi dell'art. 3 d.lg. n. 168 del 2003 in caso di controversia implicante la deduzione di "fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale", il che sussiste allorché il ricorrente si lamenti di altrui atti di concorrenza sleale di denigrazione, appropriazione di pregi e scorrettezza professionale realizzati con abuso di privativa, con la conseguente interferenza con la disciplina dei diritti brevettali, cfr. Tribunale Torino 16.12.2004 fattispecie relativa a controversia radicata in epoca anteriore all'entrata in vigore del codice di diritto industriale).
Ritenuto che dall’applicazione dei superiori principi di diritto al caso di specie è agevole rilevare la “appartenenza” inderogabile alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Roma (territorialmente competente ex art. 4, I comma, lett. i) del D.lgs. n. 168/2003) della competenza per materia della controversia di cui è causa in quanto la ricorrente addebita alla controparte (causa petendi della domanda) un illecito concorrenziale (del quale quivi chiede l’inibitoria urgente) integrato- a suo dire- dalle seguenti condotte:
· Illegittima registrazione del marchio ... & Nipoti a nome di ... ....
· Indebita produzione di attività confusoria ai danni dell’esponente.
· Sfruttamento parassitario della pluriennale notorietà della esponente.
· Diffusione di apprezzamenti denigratori sulla esponente.
· Indebito storno di dipendenti della esponente.
· Conseguente indebito utilizzo delle conoscenze e tecniche commerciale del settore dei dipendenti della esponente.
· Conseguente tentativo di “acquisizione del mercato in modo sleale”.
· Violazione delle regole che disciplinano la concorrenza tra imprese.
· Conseguente pericolo concreto di “depauperamento dell’avviamento imprenditoriale” dell’esponente.
Precisato che la ricorrente esplicitamente prospetta la strumentalità dell’invocata inibitoria ex art. 700 c.p.c. (della persistenza di dette condotte anticoncorrenziali) rispetto ad un futuro giudizio di merito volto ad ottenere sia l’accertamento della fattispecie di concorrenza sleale quivi denunziata, sia il risarcimento in forma generica e specifica dei danni subiti.
Ritenuto quindi che risulta evidente che tanto la fattispecie dedotta nel presente procedimento quanto quella preannunziata come oggetto del giudizio di merito di cui il quivi caldeggiato provvedimento urgente dovrebbe anticipare gli effetti rientrano senza dubbio nell’alveo delle fattispecie di concorrenza sleale riservate ex lege alla competenza del “Tribunale Commerciale”.
Precisato infine che detta incompetenza è- in quanto funzionale inderogabile- rilevabile d’ufficio ed anche nella presente fase “inaudita altera parte” per la esigenza “di non imporre una onerosa costituzione in giudizio solo per far valere la violazione di norme attinenti all'individuazione del giudice naturale, posto che è e dalla disciplina del procedimento cautelare uniforme in punto di incompetenza del giudice adito ante causam (art. 669-septies, cod. proc. civ.) si ricava l'esigenza della rilevabilita’ d'ufficio dell'incompetenza - di qualsiasi natura - per cio’ solo che esiste la possibilita’ (art. 669-sexies, comma secondo, cod. proc. civ.) che la misura cautelare venga concessa inaudita altera parte e che l'intimato debba subire, per contestarne la legittimita, la competenza funzionale del giudice arbitrariamente scelto dall'altra parte (cfr. testualmente C. Cost. sent. N. 410/2005 anche in motivazione).
P.Q.M.
RIGETTA
Il ricorso per difetto di competenza, appartenendo la presente controversia, per le causali di cui in motivazione, alla competenza funzionale inderogabile della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso il Tribunale di Roma.
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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI SEZ. 18, SENTENZA N. 117 /2009 |
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Altre informazioni: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI
SEZIONE 18
riunita con l'intervento dei Signori -
FORLIVESI LUIGI
Relatore
GALLO MAURIZIO
Presidente
SAPIGNOLI FRANCESCO
Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
sull'appello n° 6040/08 depositato il 30/07/2008
avverso la sentenza n° 276/28/2008
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NAPOLI
contro - CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI
difeso da -
BILLI AVV. GIUSEPPE
VIA A. DE GASPERI, 6980026 CASORIA
proposto dal ricorrente -
XXXXXXXXXXX
difeso da -
XXXXXXXXXXX
terzi chiamati in causa -
CONC. EQUITALIA POLIS S.P.A. VIA BRACCO, 20 80133 NAPOLI NA
Atti impugnati -
AVVISO DI MORA n° XXXXXXXXX
Ud. 24-02-09
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La XXXXXXXXXXX, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre avverso l'avviso di mora n. XXXXXXXXXXX, notificato in data XXXXXXXXXXX, recante la richiesta di pagamento di Diritti Camerali per l'anno d'imposta 1995, eccependone la illegittimità ed infondatezza; e agisce contro la Camera di Commercio di Napoli, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. La CCIIA non risulta costituita.
LA COMMISSIONE PROVINCIALE rigetta il ricorso. Rileva che agli atti nel fascicolo non risulta ricevuta dell'avvenuta consegna del ricorso al Concessionario della Riscossione, nei cui confronti doveva esser fatta valere la mancanza di notifica della cartella, sulla quale l'avviso di mora pone il suo presupposto.
I motivi di doglianza andavano proposti al Concessionario della Riscossione, che, invece, non risulta chiamato in causa; pertanto deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
Avverso la sentenza propone APPELLO la XXXXXXXXXXX, in persona dell'Amministratore Unico, XXXXXXXXXXX, contro la Camera di Commercio di Napoli, ribadendo quanto già esposto in prima istanza, vale a dire, 1), che non è stata mai notificata la cartella esattoriale; 2) che la notifica dell'avviso di mora è avvenuta oltre tutti i termini di prescrizione.
L'appellante, pertanto, chiede l'annullamento della iscrizione a ruolo, previa sospensione della riscossione dell'avviso di mora, in attesa della sentenza della CTR di Napoli.
Con note di costituzione in giudizio, la S.r.l. XXXXXXXXXXX, in qualità di procuratore speciale della C.C.I.I.A. di Napoli, controdeduce all'appello sostenendone la inammissibilità per la ragione che lo stesso sia stato proposto solo avverso l'ente impositore, senza chiamare in causa il Concessionario che, nella fattispecie, deve essere parte del processo per gli atti viziati da errori a lui direttamente imputabili.
Il Concessionario, infatti, nel caso in esame, risulta privo di legittimazione passiva, essendo l'oggetto dell'atto impugnato inerente a questioni legate al rapporto d'imposta, per cui il contraddittorio va instaurato con l'ente impositore. L'esonero dal versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio è fissato dalla legge al verificarsi di precise condizioni che non ricorrono nella fattispecie, per cui appare del tutto legittima la emissione del ruolo con conseguente irrogazione della sanzione.
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
LA COMMISSIONE REGIONALE, riunita in Camera di Consiglio, esaminati gli atti, ritiene l'appello infondato e, per gli effetti, non meritevole di accoglimento.
In via preliminare osserva, infatti, che, come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3242 del 14/02/2007, nel caso di emissione dell'avviso di mora non preceduto dalla notifica dell'atto impositivo, il ricorso proposto solo contro l'Ente Camerale deve dichiararsi inammissibile, richiedendo la procedura dettata dall'art. 14 del D.Lgs 31/12792, N. 546, che anche il Concessionario debba essere parte del processo per gli atti viziati da errori a lui direttamente imputabili e, risultando contestata nel caso in esame la mancata notifica della cartella di pagamento, sussiste la legittimazione passiva del Concessionario, in relazione all'atto di riscossione emesso dallo stesso.
Tanto premesso, la sussistenza dell'obbligo di pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio emerge evidenziando, per contrasto, il verificarsi a carico delle imprese di condizioni tassative per le quali è previsto l'esonero dal pagamento, precisamente - 1), l'adozione di provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa; 2), la cessazione dell'attività, sempre che la relativa domanda sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione; 3), l'approvazione del bilancio finale di liquidazione delle società e degli altri soggetti collettivi, sempre che la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla approvazione del bilancio finale.
Non ricorrendo alcuna delle citate condizioni in capo alla Società Cooperativa Under 25, risulta legittima la emissione del ruolo per il 1995, con relativa sanzione. Sussistono, infine, giusti motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta l’appello e compensa le spese.
NAPOLI, 24.02.2009
IL RELATORE
IL PRESIDENTE
Depositata in segreteria il 20/05/2009
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Altre informazioni: ROMA (6 luglio) - La Corte costituzionale si avvia a
dichiarare l'illegittimità della norma anti-precari
adottata con la manovra dell'agosto 2008 per argin
gli effetti dei numerosi ricorsi dei lavoratori a termin
nelle Poste. La decisione - secondo quanto anticipa
l'agenzia Ansa - è stata presa in una delle ultime
camere di consiglio della Consulta che nei prossim
giorni depositerà le motivazioni. Ad essere stato
bocciato è l'articolo 4 bis del decreto legislativo 368
del 2001, introdotto dal decreto fiscale della scorsa
estate.
Le motivazioni. Secondo la Corte la norma sarebb
irrazionale e in contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione). L'articolo 4bis c
si avvia a cadere sotto la scure della Consulta prevede che, in caso di violazione delle legge in
materia di contratto di lavoro, al lavoratore con un giudizio pendente alla data del 22 agosto 2008
non spetti l'assunzione a tempo indeterminato e il risarcimento delle retribuzioni maturate, bensì
indennizzo di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di sei mensilità dell'ultima bus
paga. Il diritto all'assunzione non viene toccato, invece, per chi ha deciso di fare causa dopo il 22
agosto. In questo modo, però, secondo i giudici costituzionali, si verrebbe a creare una disparità
trattamento, perché situazioni di fatto assolutamente identiche sono state regolate in modo
ingiustificatamente diverso per la semplice e del tutto casuale circostanza della pendenza di un
giudizio a una determinata data.
Le conseguenze. Se i giudizi pendenti si risolveranno in futuro a favore dei precari, la decisione
della Corte costituzionale costerà inevitabilmente un danno economico notevole a Poste Spa. Ma
non solo. La norma anti-precari, pensata principalmente per le Poste, di fatto ha coinvolto anche
altri settori del lavoro a tempo determinato: durante l'udienza pubblica a palazzo della Consulta, l
scorso 23 giugno, erano presenti gli avvocati di elettricisti, giornalisti ecc. Verò è però che dei 19
ricorsi alla Corte costituzionale, la maggior parte erano di tribunali di tutta Italia dinanzi ai quali
pendevano centinaia di casi di precari delle poste (che nella misura del 15% dell'organico posson
essere assunti a tempo e non oltre 4-6 mesi). La Corte avrebbe deciso solo per l'illegittimità
Page La Consulta boccia la norma anti-precari Fu varata nel 2008 per arginare i ricorsi - Il ... e 1 of 5
http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=64781&sez=HOME_ECONOMIA 7/15/2009
dell'art.4 bis, dichiarando invece inammissibili o infondate le richieste di censura di altre norme. L
motivazioni della sentenza saranno scritte dal giudice costituzionale Luigi Mazzella e depositate n
prossimi giorni. |
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CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, 07.07.2009 N. 15862 |
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Altre informazioni: La Sezione tributaria
Svolgimento del processo
T.V. e L.R., coniugi in regime di comunione legale, propongono ricorso per Cassazione, in base a due motivi, nei confronti della Ge.Ri.Co S.p.A. avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha rigettato l'appello da essi proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto la loro opposizione contro l'esecuzione promossa dall'esattore, per un debito tributario del T., su un immobile di loro proprietà conferito in fondo patrimoniale prima della formazione del ruolo.
Resiste con controricorso la Gest Line S.p.A., già Ge.Ri.Co S.p.A..
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. - Con i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, i ricorrenti, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, deducono l'opponibilità del fondo patrimoniale anche ai debiti tributari sorti posteriormente alla sua costituzione. Negano che tali debiti possano ritenersi contratti per sopperire ai bisogni della famiglia ed assumono che il momento genetico dell'obbligazione tributaria sia quello della formazione del ruolo. Censurano pertanto la sentenza impugnata, che tale opponibilità ha negato, ritenendola limitata alle sole obbligazioni derivanti da contratto e non anche riferibile alle obbligazioni legali.
1. - Il mezzo è fondato, nei termini di seguito precisati.
Va premesso che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (Cass. 8991/03, 12998/06), di talchè risulta senz'altro erronea la sentenza impugnata ove ha ritenuto di eludere il divieto di esecuzione sui beni del fondo di cui all'art. 170 c.c. sulla base della natura legale e non contrattuale dell'obbligazione tributaria azionata in via esecutiva.
Facendo, dunque, corretta applicazione dei principi, va accertato, in punto di fatto, se il debito de quo possa dirsi contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia, considerato che, se è vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ancora Cass. 12998/06), che tale finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è evidente tuttavia che la richiamata circostanza non è, a contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni.
L'accertamento relativo alla riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia costituisce un accertamento istituzionale rimesso al giudice di merito (Cass. 11683/01, 12730/07). Quanto ai criteri cui tale accertamento deve conformarsi, la giurisprudenza in prevalenza accoglie un parametro negativo, affermando che sono ricompresi nei detti bisogni anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonchè al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. 5684/06). A tali principi si atterrà il giudice di rinvio, con l'avvertenza, tuttavia, che anche operazioni meramente speculative possono essere ricondotte ai bisogni della famiglia, allorchè appaia certo, in punto di fatto, che esse siano state poste in essere al solo fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare.
E' invece irrilevante - in questa sede, qualsiasi indagine riguardo alla anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l'art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria (Cass. 3251/96, 4933/05).
2. - La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, perchè, applicando i principi di diritto sopra enunciati, valuti se il debito nella fattispecie azionato possa ricondursi alle necessità della famiglia, tenendo conto che il divieto di esecuzione forzata di cui all'art. 170 c.c. essendo la sua efficacia anche ai crediti sorti prima della costituzione del fondo ferma restando in questo caso la possibilità per il creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale (Cass. 3251/96, 4933/05).
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 8 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2009
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RICORSO CONSEGNATO A DIPENDENTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE? INAMMISSIBILE |
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Altre informazioni: Su ricorso proposto da un contribuente contro l’Agenzia delle entrate, con la sentenza n. 11620, depositata il 19 maggio, la Corte di Cassazione (sezione tributaria) ha stabilito che non è valido il ricorso per l’instaurazione del giudizio contro il fisco, consegnato al dipendente dell’Agenzia delle entrate e non notificato: va pertanto dichiarato inammissibile. Ciò anche se vi è stata la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate. Ricostruendo la vicenda, i giudici di legittimità, hanno rilevato che "il ricorso risulta consegnato dal contribuente (e non notificato) al “Front Office” dell’ufficio delle entrate di Aversa. Tale modalità di introduzione del giudizio non è sicuramente equipollente ad una notificazione (che è atto dell’ufficiale giudiziario), costituente l’unica modalità di introduzione del giudizio di cassazione, cui – anche a prescindere dal fatto che la consegna ad un dipendente non equivale a consegna a mani proprie – comunque non si applica l’art.17 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 3419/05), dettato esclusivamente per il giudizio dinanzi alle commissioni tributarie. Deve dunque ritenersi – conclude la Corte - che la notificazione sia del tutto inesistente, con la conseguenza declaratoria di inammissibilità del ricorso, a nulla rilevando l’intervenuta costituzione in giudizio dell’agenzia". |
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CASSAZIONE: VIETATO ANDARE IN MOTO AL LAVORATORE IN MALATTIA |
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Altre informazioni: Il lavoratore che resta casa per malattia non può concedersi di fare un giro in motocicletta. L'avvertimento arriva dalla Cassazione secondo cui l'utilizzo della propria moto denota scarsa attenzione alla propria salute e ai relativi doveri di cura ritardandone la guarigione. Sulla scorta di tale principio la Corte (sentenza 9474/2009) ha accolto il ricorso di una clinica privata e si era opposta alla reintegrazione nel lavoro di un dipendente che era stato sorpreso, durante un'assenza per malattia, a recarsi al mare con la sua moto. In quel giorno tra l'altro il lavoratore, dopo essersi fatto il bagno al mare, aveva raggiunto un'altra azienda in cui svolgeva una seconda attività in qualità di direttore sanitario. I giudici della Corte non hanno contestato il fatto che lavoratore svolgesse un secondo lavoro, avendo rilevato che il suo primo impiego era comunque in part-time. La corte piuttosto ha fatto rilevare che il lavoratore nonostante la sua malattia (artrosi all'anca) si fosse messo alla guida di una moto di grossa cilindrata prima per andare in spiaggia e poi per recarsi alla seconda attività lavorativa. Secondo la Cassazione il lavoratore ha mostrato scarsa attenzione alla propria salute e ciò è dimostrazione del fatto che lo stato di malattia non era assoluto e non impediva comunque l'espletamento di una attivita' ludica o avorativa. In precedenza la corte d'appello aveva revocato il licenziamento del medico sostenendo che l'aver guidato una moto e l'essersi recato al mare per fare i bagni, non erano attività in contrasto con gli obblighi di cure e riposo in modo da compromettere ulteriormente la guarigione. Contro tale decisione è stata la Clinica a rivolgersi alla Suprema Corte evidenziando che l'uso della motocicletta durante la malattia per andare al mare non era certo atteggiamento propriamente tipico di un malato. Accogliendo il ricorso la Corte ha ricordato che "l'espletamento di altra attivita' lavorativa ed extralavorativa da parte del lavoratore durante lo stato di malattia e' idonea a violare i doveri contrattuali di correttezza e buonafede nell'adempimento dell'obbligazione, posto che il fatto di guidare una moto di grossa cilindrata, di recarsi in spiaggia e di prestare una seconda attivita' lavorativa sono indici di una scarsa attenzione ai doveri di cura e ritardano la guarigione". Sara' ora la Corte d'Appello di Napoli a dovere riesaminare il caso. |
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fonte: www.cortedicassazione.it |
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