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CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA CIVILE, SENTENZA N.29249/2008 |
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Altre informazioni: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Corrado Carnevale Presidente
Dott. Ugo Riccardo Panebianco consigliere
Dott. Fabrizio Forte Consigliere
Dott. Carlo Piccininni Consigliere
Dott. Maria Cristina Giancola Rel. Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso 22205-2005 proposto da:
S.A.F., elettivamente domiciliata in Roma Via Santacroce in Gerusalemme n. 75, presso l'avvocato Roiati Adolfo, rappresentata e difesa dall'avvocato Rossi Giancarlo, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente-
Contro
D.M.A. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la Sigg.ra D.A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Brusciotti Bruno, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente-
Avverso la sentenza n. 592/2004 della Corte di Appello di Ancona , depositata il 13/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2008 dal Consigliere Dott. Maria Cristina Giancola;
udito, per la ricorrente, l'avvocato Giancarlo Rossi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'avvocato Giovanni Bonaccia, con delega che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pierfelice Pratis che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25-26.1.2003, il Tribunale di Pesaro dichiarava (anche) la separazione personale dei coniugi A.D.M. , ricorrente, ed A.F.S. , respingeva la domanda del D.M. di addebito della separazione alla moglie ed imponeva al medesimo di corrispondere alla S. l'assegno mensile di mantenimento, in misura pari ad € 310.00 annualmente rivalutabili.
Con sentenza del 29.09- 13.10.2004, la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata dal D.M., addebitava la separazione alla S. e per l'effetto dichiarava che il marito nulla doveva per il mantenimento della moglie.
La corte di merito osservava e riteneva, tra l'altro e per quanto ancora rileva;
a. che l'appellante si era doluto del rigetto della sua domanda di addebito della separazione alla moglie per infedeltà, deducendo anche che il Tribunale:
· aveva omesso il valutare il riscontro probatorio dell'infedeltà costituito dalla deposizione resa dal teste V. nonché di tenere in adeguata considerazione che la moglie aveva intrattenuto un rapporto sentimentale con il medesimo uomo già in epoca antecedente alla prima separazione personale del 1991, seguita da riconciliazione e che nel 2000 la relazione extraconiugale era ripresa,come ribadito dalla teste N.
· aveva del pari trascurato quanto dichiarato dalla stessa S. all'udienza presidenziale, ossia che aveva intrattenuto il rapporto sentimentale sin dal giugno del 2000, epoca in cui aveva lasciato di sua spontanea volontà la residenza coniugale per trasferirsi in altro alloggio.
· Non considerato che il lungo tempo trascorso insieme dai coniugi (circa quarant'anni) e le esperienze condivise impedivano di imputare la rottura ad una non meglio specificata «intollerabilità della convivenza»
b. che il comportamento del coniuge tale da evidenziare agli occhi dei terzi l'esistenza di una stabile relazione extraconiugale, rappresentava di per sé, quand'anche non tradottosi in effettivo adulterio, una violazione particolarmente grave dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, doveva ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che se ne era reso responsabile, a meno che non fosse risultata la preesistenza di una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
c. che nella specie dal complesso delle prove espletate in primo grado risultava indubbiamente intrattenuta dalla S. una relazione con altro uomo, coltivata con aspetti esteriori (manifestazioni affettive anche in pubblico – v. deposizione teste V.) tali da ingenerare piu' che plausibili sospetti di infedeltà, così da comportare offesa alla sensibilità e al decoro del marito.
d. che era del tutto mancata la prova dell'intollerabilità della convivenza coniugale in epoca anteriore ai contegni d'infedeltà della S.
e. che in particolare i primi giudici, una volta ritenuto che i coniugi dopo il 1991 si erano riconciliati e che il loro rapporto era stato normale sino al 2000, avevano espresso una valutazione dei fatti carente sul piano cronologico e logico, con precipuo riferimento al nesso di casualità tra infedeltà della S. e crisi coniugale, tramite anche svalutazione della deposizione della teste N. , ex convivente della persona con cui ella aveva intrapreso il rapporto extraconiugale.
f. che la ricostruzione della comunanza spirituale ed affettiva tra i coniugi dopo la prima crisi del 1991 e sino all'anno 2000, costituiva circostanza di cui anche i primi giudici avevano dato atto, riferendo l'esito dell'istruttoria espletata e le esplicite ammissioni della S.
g. che, dunque il gravame del De.M. doveva essere accolto e la separazione personale addebitata alal moglie, con conseguente esclusione del diritto di quest'ultima all'assegno di mantenimento.
Avverso questa sentenza la S. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 16.9.2005. Il De.M. ha resistito con controricorso notificato il 25.10.2005, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso la S. denunzia «Violazione art. 360 n. 5 c.p.c. – insufficiente e/o contraddittoria motivazione nella sentenza de quo- pretesto addebito a carico della ricorrente».
Premette anche che separatasi consensualmente dal marito già nel 1991, solo a seguito delle insistenze di quest'ultimo era rientrata nella casa coniugale, da cui si era nuovamente allontanata nel giugno del 2000, che al giudizio per separazione personale, introdotto dal coniuge, era stato riunito quello di divorzio, da lei iniziato in epoca successiva al primo, e che tale sua domanda era stata disattesa in ragione della ritenuta sopravvenuta ricostituzione del coniugio.
Deduce che a sostegno della statuizione di addebito a sé delle separazione la corte di merito ha posto argomentazioni insufficienti e contraddittorie, non inquadrando cronologicamente i fatti, dal momento:
- che la sua relazione extraconiugale era iniziata eventualmente nel luglio-agosto 2000, dopo il 7.06.2000, giorno in cui si era allontanata dalla casa coniugale, e, quindi, non aveva voluto alcuna incidenza sul rapporto di coniugio già compromesso.
- che si era dato probabilmente credito alle dichiarazioni confuse, farraginose e relative a risalenti episodi, rese dalla teste N. ritenendola, a differenza dei primi giudici, affidabile, nonostante il rapporto affettivo, tradottosi pure in convivenza, che la legava all'uomo con cui anche lei aveva stabilito la relazione extraconiugale.
- che in ogni caso aveva lasciato la casa coniugale nel giugno del 2000, non per un pregresso rapporto extraconiugale ma per evidente intollerabilità della convivenza.
- che non si sono considerati i reiterati e gravi episodi delittuosi, per i quali aveva presentato querele, di cui nel luglio del 2000 il marito si era reso autore in suo danno e per i quali aveva sporto querele, i quali avrebbero dovuto indurre ad escludere il pronunciato addebito.
- che è stato operato il richiamo ad inconferenti precedenti giurisprudenziali.
Il motivo non ha pregio.
La ragione di addebito della separazione personale alla S. appare ineccepibile ricondotta dalla Corte distrettuale, non tanto all'allontanamento della ricorrente dell'abitazione familiare, quanto al suo antecedente reprensibile contegno, idoneo ad evidenziare ai terzi l'esistenza della relazione extraconiugale, quand'anche in concreto non ancora intrattenuta con carattere di stabilità. Di tale conclusione i giudici di merito risultano avere dato ampio e logico fondamento motivazionale, con richiamo al complesso delle risultanze istruttorie, ivi comprese le ammissioni della ricorrente, e, dunque, senza specificamente valorizzare il solo contenuto della deposizione resa dalla teste N. . d'altra parte una volta argomentatamene ed irreprensibilmente ritenuto, anche per il profilo temporale, che la compromissione del rapporto coniugale era dipesa dall'infedeltà della moglie, manifestatasi in un contesto di ristabilita affectio coniugalis, gli asseriti successivi episodi di rilievo penale di cui risarebbe reso autore il D.M., avrebbero potuto semmai integrare ragioni per addebitare anche al marito la separazione, come peraltro non chiesto dalla S., ma non certo per elidere le conseguenze dell'antecedente autonoma causa di intollerabilità della prosecuzione del rapporto matrimoniale.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna della soccombente A.F.S. al pagamento in favore del D.M. delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la S. a rimborsare al D.M. le spese di giudizio di cassazione, spese liquidate nella complessiva somma di € 2.700,00 di cui € 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.
Il Cons. est. Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 12 DICEMBRE 2008
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CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 19.03.2009 N. 6697 |
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Altre informazioni: La Sezione I Civile
Motivi della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente, deducendo violazione degli art. 2697 cod.civ., 116, 232, 253 e 257 cod. proc. civ., nonché omessa motivazione su punti decisivi della controversia, lamenta che la sentenza impugnata sia incorsa in un'errata valutazione delle risultanze della prova testimoniale rivolta a dimostrare che il marito le aveva taciuto la propria impotenza, in quanto: a) aveva ritenuto che le deposizioni di due testi in contrasto si eliminassero a vicenda, senza avvedersi che quella della propria madre era invece confermata dall'altra resa dalla sorella del marito; b) aveva considerato insufficienti le altre testimonianze solo perché i testi si erano limitati a confermare i capitolati senza saper aggiungere notizie sul comportamento successivo dei coniugi e perché essa ricorrente aveva privilegiato il giudizio di separazione a quello di nullità del matrimonio: malgrado dette circostanze fossero del tutto ininfluenti per stabilire l'attendibilità dei testi e dell'intera prova dedotta; c) non aveva attribuito alcun valore probatorio al rifiuto della controparte di rendere l'interrogatorio formale, pur ammesso un anno prima dell'udienza fissata, ancora una volta senza alcuna motivazione.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte: in quanto sono riservati esclusivamente a quest'ultimo l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, potendo egli privilegiare, in via logica, alcuni mezzi di prova e disattenderne altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
Ha specificato altresì che anche la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (Cass. 1554/2004; 12912/2004; 16034/2002).
Ha tuttavia avvertito che il convincimento di detto giudice deve necessariamente realizzarsi attraverso l'apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso; e che la relativa valutazione non può limitarsi all'esame isolato dei singoli elementi, ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove immune da vizi di motivazione, diviene incensurabile in sede di legittimità. Per cui, se è vero che al giudice di merito è attribuito un ampio potere discrezionale al riguardo nel senso che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, non gli è invece consentito di fondarlo sull'esame isolato di singoli elementi istruttori, nonché di ritenere ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto: dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria (Cass. 10650/2008; 4373/2003; 9504/1987; 6460/1982).
Proprio nella violazione di detto principio, ricavato dall'art. 116 cod. proc. civ. è incorsa la sentenza impugnata, la quale ha riferito nella parte dedicata allo svolgimento del processo che in ordine alla impotentia generandi del G. Z., pacifica in punto di fatto, ma taciuta alla moglie, secondo la richiesta di addebito, per un anno e mezzo dopo la celebrazione del matrimonio, erano stati escussi numerosi testi sia di parte attrice che del convenuto, ed ammesso l'interrogatorio formale di quest'ultimo, che non era stato reso. Per poi frazionare l'esame delle risultanze in tal modo acquisite, isolando anzitutto le testimonianze che avevano riferito su fatti e circostanze per esserne stati i testi informati da una delle parti (c.d. testi de relato), passare quindi alla valutazione separata delle altre, e ritenere infine superflua quella relativa alla mancata presentazione dell'appellante all'interrogatorio formale, che pur doveva concorrere per il disposto dell'art. 232 cod. proc. civ. alla formazione, in positivo o in negativo, del convincimento del giudice.
Ma, anche all'interno di ciascuna categoria, la Corte ha disapplicato i principi che disciplinano la relativa prova: in quanto ha anzitutto ritenuto in assoluto prive di qualsiasi rilevanza probatoria le prime in quanto testimonianze “de relato ex parte”, e quindi da espungere, dopo avere riconosciuto, da un lato, che, “soprattutto in materia di separazione personale, l'accertamento delle condotte rilevanti ai fini dell'addebito può anche avvenire esclusivamente per il tramite di testimonianze indirette, giacché è noto come in materia di separazione i fatti oggetto di prova attengono per lo più a comportamenti intimi e riservati delle parti non suscettibili di percezione diretta da parte dei testimoni” (pag. 7). Ed avere, dall'altro, ricordato la giurisprudenza di legittimità (pag. 6-7), non conforme al principio applicato almeno nella sua assolutezza: avendo questa Corte ripetutamente affermato che la deposizione “de relato ex parte actoris” non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, soltanto se riguardata di per sé sola. Ma che, soprattutto in tema di separazione dei coniugi e di nullità del matrimonio, dette deposizioni possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica: quale è sicuramente l'intendimento di un coniuge di dar notizia all'altro delle patologie di cui soffre (Cass. 11844/2006; 2815/2006).
Non è comprensibile poi perché “il caso concreto” (pag. 7) abbia indotto la Corte a discostarsi da detti principi ed a concludere che le testimonianze della madre della F. e della sorella di controparte dovessero “in pratica elidersi a vicenda” (pag. 8): quasi che al giudice di merito fosse devoluto il compito meramente aritmetico di procedere alla somma algebrica delle deposizioni che affermano la sussistenza di un fatto e di quelle che lo disconoscono; sì da ritenere raggiunta la prova solo se le prime risultano numericamente maggiori delle seconde. E da considerare le stesse in caso di parità tamquam non essent.
Al contrario, pur se con l'affermata “elisione a vicenda” la sentenza impugnata abbia inteso evidenziare che le due deposizioni avevano affermato circostanze tra di esse incompatibili, il compito del giudice di merito non poteva arrestarsi al calcolo strettamente numerico di esse in ordine al dato oggettivo del contrasto, ma doveva anzitutto accertare, con adeguata motivazione, se le deposizioni vertevano effettivamente sulle medesime circostanze di fatto; e quindi se il contrasto non risultasse superabile sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie altresì idonee a dimostrare l'attendibilità di taluno dei testi. E soltanto se la Corte avesse rilevato affermazioni in sé non veritiere, reticenti, inverosimili o contrastanti con le altre risultanze istruttorie, tali da indurre ad un giudizio di inattendibilità della teste di parte attrice o di entrambe, detto giudizio avrebbe potuto riverberarsi in danno della F. su cui gravava l'onere della prova, comportando che nessun elemento poteva ricavarsi dall'una e/o dall'altra a conferma della circostanza che con essa si intendeva dimostrare (Cass. 6760/2003; 5133/l999).
Ancor più incongrua dal punto di vista dei principi che regolano la prova testimoniale è la (separata) successiva valutazione degli altri testi escussi nel giudizio di meritori cui la sentenza ha valutato soltanto due deposizioni (testi Bottai e Mazzei) che pur avevano confermato la circostanza, dedotta dall'attrice nel capitolato, che il marito le aveva rivelato l'affezione soltanto un anno e mezzo dopo la celebrazione del matrimonio: dopo avere premesso, infatti, che gli stessi “in prima battuta” dovevano considerarsi immuni da sospetti di inattendibilità, la sentenza è pervenuta contraddittoriamente all'opposta conclusione della loro inattendibilità perché alla conferma suddetta non avevano saputo aggiungere, neppure su sollecitazione del giudice o della parte interessata, circostanze di contorno alla rivelazione del G. Z. della sua affezione alla moglie: quali discussioni o litigi tra i coniugi, eventuali tentativi di avviare indagini e terapie atte a risolvere il problema,
Ha poi ritenuto che detta prova era comunque inidonea a documentare la tardiva conoscenza da parte della F. dell'impotenza generandi del marito, e comunque poco credibile, perché costei pur avendo a disposizione il rimedio radicale tranciante costituito dall'azione di nullità del matrimonio di cui all'art. 122 cod. civ. non se ne era avvalsa nell'anno successivo alla scoperta dell'errore; ed aveva invece atteso che il marito prendesse l'iniziativa di interrompere la convivenza coniugale per proporre ben un anno e mezzo dopo la conoscenza della circostanza il ricorso per separazione personale.
Ma per smentire il regime di aprioristica valutazione negativa di credibilità presunto in modo assoluto dalla prima di esse, basta contrapporvi l'ipotesi egualmente plausibile, ma non considerata dalla sentenza, in cui alla effettiva rivelazione dell'impotenza di uno dei coniugi non segua “alcuna circostanza di contorno”, quale un litigio o una violenta discussione tra di essi, o ancora l'ipotizzato ricorso a diagnosi e terapie idonee a risolvere il problema: nel caso, peraltro, giustificabile dalla stessa professione del portatore dell'affezione, che era un medico, perciò verosimilmente a conoscenza del suo carattere irreversibile. Ovvero, per converso, quella, pur essa trascurata dalla Corte di appello, di reale non conoscenza da parte di soggetti estranei al nucleo familiare di discussioni e reazioni che si siano esaurite soltanto all'interno di esso, e che ben possono non essere esternate dai coniugi neanche ai parenti più prossimi: come dimostra proprio la deposizione resa dalla madre del controricorrente, a conoscenza soltanto della patologia di cui era affetto il figlio (pag. 19 controric.), senza che per questo alcun soggetto del processo ne abbia posto in dubbio l'attendibilità.
Ma il giudizio di insufficienza dell'apporto delle due deposizioni appare altresì viziato da manifesta illogicità per il fatto che la sentenza non ha anzitutto specificato se il giudice o alcuna delle parti abbiano effettivamente chiesto ai testi suddetti, oltre che confermare il capitolato di prova, di riferire sulle menzionate “circostanze di contorno” e su quali di esse; ed ha poi limitato l'esame delle risultanze della prova alle menzionate due deposizioni soltanto, ignorando del tutto, senza spiegarne la ragione, le altre: taluna delle quali, interamente trascritta nel ricorso, proveniva da soggetti informati direttamente dei fatti di causa e che avevano riferito proprio in ordine alla impotenza generandi del dott. G. Z.. E soprattutto omettendo di apprezzare la mancata presentazione di quest'ultimo per rendere l'interrogatorio ammesso dal primo giudice, dal quale la Corte di merito, come si evince dai relativi capitolati trascritti dalla ricorrente, avrebbe potuto trarre le circostanze di contorno ricercate nell'ambito delle risultanze della prova orale.
Per cui il parametro di valutazione di detto mezzo istruttorio si rivela del tutto illogico e finisce per conseguire il solo effetto di limitare ingiustificatamente il diritto alla prova della F., che costituisce nucleo essenziale del suo diritto di azione e di difesa (art. 24 Costit.).
Si deve aggiungere che neppure la sentenza impugnata vi si è attenuta allorché ha giudicato pienamente attendibile il teste di controparte che ha confermato, pur con numerose reticenze il rapporto extraconiugale intrattenuto con la F. e scoperto proprio dal marito: malgrado neppure questo teste abbia saputo riferire né delle reazioni di costui, né di successive discussioni o litigi avvenuti tra i coniugi in seguito all'accadimento, pur considerato dalla decisione di tale gravità da avere determinato esso solo la frattura del matrimonio.
Appare, allora, necessario ribadire che la valutazione della prova, anche con riguardo all'attendibilità delle fonti della medesima, deve essere compiuta, anzitutto, con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli articolati dalla parte nonché alla effettiva conoscenza che di essi mostri di avere il teste, e non già in funzione di eventuali domande integrative allo stesso rivolte durante la sua escussione, dirette solo a “chiarire” i fatti da provare; e quindi ancora una volta essere condotta sulla base della presa in considerazione dell'intero contesto di tutti gli elementi acquisiti nel processo, e non muovendo da moduli o schemi aprioristicamente precostituiti e fondati su incontrollati indici di probabilità per rivelarne l'inverosimiglianza. I quali finiscono con il perdere qualsiasi riferimento all'oggetto specifico del giudizio e, limitando alla parte il potere processuale di rappresentare al giudice la realtà dei fatti ad essa favorevole, con il negare o restringere il diritto, attribuito dal menzionato precetto costituzionale, di esibire i mezzi rappresentativi di quella realtà.
Le medesime considerazioni valgono, a fortiori per la seconda ragione di disvalore, questa volta rivolta dalla Corte territoriale nei confronti della “credibilità” dell'intera prova testimoniale offerta dalla F.: esclusa ancor più illogicamente non già in base al contenuto delle dichiarazioni di ciascun teste, ovvero per la irrilevanza e non pertinenza dei capitolati rispetto ai fatti da provare, bensì per la strategia processuale perseguita dalla parte, che non si era avvalsa dell'azione di nullità concessa dall'art.122 cod. civ. preferendo, invece, attendere un lungo lasso di tempo per poi intraprendere la separazione giudiziale di cui all'art. 151 cod. civ. La quale non è invece sindacabile dal giudice; tenuto esclusivamente a verificare se la parte si sia attenuta al principio dispositivo di cui all'art. 115 cod. proc. civ., che pone a suo carico l'onere di provare i fatti dedotti a fondamento di qualsiasi azione prescelta; ma nel contempo attribuisce esclusivamente alla stessa parte (salvo i casi tassativamente previsti d'iniziativa “ex officio” del giudice) la facoltà di indicare gli elementi di prova ritenuti utili a sostegno delle proprie domande ed eccezioni.
E fra dette prove rientra a pieno titolo quella testimoniale, che la legge ordinaria garantisce in modo effettivo; per cui alla Corte di appello non era consentito, attraverso un giudizio globale di non credibilità della stessa, peraltro in contrasto con quella di attendibilità dei singoli testi, di limitare in concreto l'esclusivo ed incoercibile potere dispositivo della parte di ricorrere ad essa: potendo detta limitazione provenire soltanto dal legislatore in ipotesi espressamente individuate e preventivamente disciplinate, che qui pacificamente non ricorrono, peraltro in presenza di esigenze di “salvaguardia di altri diritti o altri interessi giudicati degni di protezione in base a criteri di reciproco coordinamento” (Corte Cost. 53/1966; 112/1970; /1974).
L'inammissibile giudizio in questione ha per di più violato proprio le disposizioni degli art. 122 e 151 cod. civ. che la sentenza impugnata intendeva applicare: perché il diritto previsto in favore del coniuge incolpevole dalla prima di esse, per la situazione di vantaggio che attribuisce al suo titolare, comprende necessariamente tanto la facoltà di esercitare l'azione di nullità, quanto quella di non avvalersene. Siffatta facoltà non può perciò trasformarsi in conseguenza di tale seconda opzione, nella violazione di un obbligo o in inadempimento ed esporlo a sanzione: quale è la sostanziale improponibilità con il supporto di una prova testimoniale (in quanto ritenuta “singolare.... non credibile, o... strumentale...”) della richiesta di separazione con addebito; la quale è egualmente accordata dall'art. 151 cod. civ. qualunque sia il motivo che induce detto coniuge a privilegiarla e pur se le ragioni della scelta siano meramente economiche, essendo le stesse espressamente previste e giustificate dal successivo art. 156 cod. civ..
Ed infine il convincimento dell'infondatezza di detta azione è stato raggiunto senza neppur valutare il rifiuto del G. R. di presentarsi nell'udienza già fissata da circa un anno per l'interrogatorio di cui si è detto, avendo la Corte di appello sbrigativamente ed incomprensibilmente dichiarato il mezzo “superato”, senza alcun'altra specificazione.
Ora, è vero che in caso di mancata risposta della parte all'interrogatorio formale, per il disposto dell'art. 232 cod. proc. civ., il giudice non ha l'obbligo, come per la confessione, ma soltanto la facoltà di considerare i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio come ammessi e quindi vincolanti ai fini della decisione (Cass. 3258/2007; 9254/2006). Sennonché tale mancata risposta rappresenta un fatto qualificato, riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo e destinato dalla menzionata norma a fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo; ed anche ad indurlo a riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova secondo il suo prudente apprezzamento. E d'altra parte l'inciso “valutato ogni altro mezzo di prova” nel contesto della disposizione richiamata, considera nel contempo tale comportamento omissivo come circostanza da valutare nel più ampio quadro degli altri elementi probatori acquisiti (di cui deve comunque darsi menzione con enunciazione delle ragioni che sorreggono l'apprezzamento) e la relativa valutazione quale elemento concorrente necessario per la formazione del convincimento del giudice: perciò istituendo un collegamento necessario tra la valutazione stessa e l'apprezzamento positivo o negativo sull'efficacia della mancata o rifiutata risposta all'interrogatorio (Cass. 22407/2006; 9839/1996; 1264/1995).
Consegue che il giudice può negare ad essa qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro, ma non prescindere dalla sua valutazione e raggiungere aliunde e senza di essa un giudizio sfavorevole in ordine alla prova dei fatti gravante sulla parte per poi evidenziare la superfluità dell'apprezzamento: come ha fatto nel caso concreto la Corte di appello. Così come, per converso, non può esercitare il potere discrezionale attribuitogli dalla norma in senso positivo o negativo senza adeguata motivazione, che renda palese che il risultato non è frutto di arbitrio, ma di una ponderata comparazione eseguita nel più ampio quadro degli altri elementi probatori acquisiti (di cui deve comunque darsi menzione con enunciazione delle ragioni che sorreggono l'apprezzamento), in tal modo dimostrando di averne saggiato la complessiva consistenza e la logicità (Cass. 27320/2005).
Per cui il giudice di rinvio dovrà, per un verso, procedere ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso, e non isolando l'esame di singoli elementi, quasi che solo da ciascuno di essi dovesse trarsi la ragionevole certezza sulla situazione di fatto dedotta dalla ricorrente; e dall'altro attenersi ai principi fin qui esposti nell'esame specifico di ciascuna risultanza pur nell'ambito del quadro unitario dell'indagine probatoria.
Le considerazioni svolte comportano l'accoglimento, nei limiti che seguono, anche del secondo motivo del ricorso con cui la F., deducendo violazione degli art. 151 e 143 cod. civ., nonché omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, si duole: a) che la sentenza abbia attribuito rilevanza decisiva all'episodio del proprio tradimento (anche se lo si volesse ritenere provato) senza considerare che si trattava di una condotta isolata; che neppure controparte aveva in esso ravvisato una stabile relazione extraconiugale; b) che detto comportamento doveva comunque essere contrapposto alla precedente violazione da parte del marito, risultando anche temporalmente successivo rispetto alla stessa e del tutto ininfluente rispetto alla frattura del matrimonio già verificatasi; c) che la Corte di appello era invece venuta meno alla valutazione comparativa delle condotte di entrambi i coniugi richiesta dalla giurisprudenza di legittimità cancellando dalla realtà processuale quanto era accaduto tra i coniugi per avere lo Z. R. taciuto della propria impotenza generandi e si era soffermata esclusivamente sull'episodio del rapporto da essa avuto con il teste S. senza saggiarne l'efficienza causale in ordine alla separazione se non sotto il profilo temporale; senza avvedersi che anche dopo questa condotta i coniugi avevano continuato per diversi mesi la convivenza, durante la quale essa aveva ricevuto numerosi regali dal marito; ed infine che costui, malgrado il carattere irascibile e violento, non aveva adottato alcuna iniziativa in merito alla separazione richiesta esclusivamente da lei quasi un anno dopo l'episodio suddetto.
Vero è infatti che la sentenza impugnata (questa volta) ha valutato in modo unitario le risultanze della prova testimoniale offerta al riguardo dal G. Z. che hanno confermato il rapporto intrattenuto dalla moglie con il teste S. nella casa coniugale ove il controricorrente li aveva sorpresi nel corso di una sera del mese di omissis, rientrando prima dell'orario previsto; ed ha accertato con apprezzamento incensurabile in questa sede di legittimità che l'errore di indicazione del giorno da parte di quest'ultimo, sul quale è incentrata quasi esclusivamente la doglianza, non poteva giovare alla ricorrente una volta stabilita la realtà storica dell'episodio, che d'altra parte neppure costei ha potuto specificamente contestare.
La giurisprudenza tuttavia ha ripetutamente affermato il principio, ormai del tutto consolidato, che il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 cod. civ., dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. Ed il collegio deve ribadire che, contrariamente all'opinione espressa dalla Corte di appello, a tale regola non si sottrae l'infedeltà di un coniuge, la quale può essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, dovuta al comportamento dell'altro coniuge ovvero ad altre ragioni; e comunque del tutto autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà (Cass. fin da sez. un. 2494/1982, nonché 1198/1984; e da ult. Cass. 25618/2007; 13592/2006; 8512/2006).
Da qui il potere-dovere del giudice del merito di procedere ad un accertamento rigoroso e ad una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, onde stabilire se l'infedeltà di un coniuge (come in genere ogni altro comportamento contrario ai doveri del matrimonio) possa essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione, essendo stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale ovvero se non risulti aver spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza.
Siffatta valutazione era poi nel caso ineludibile perché la F. aveva denunciato l'omessa informazione, da parte del marito, prima delle nozze, della propria incapacità “generandi”, in violazione dell'obbligo di lealtà: perciò lesiva del suo diritto alla autonoma determinazione al matrimonio ed alle aspettative di armonica vita sessuale nella sua proiezione verso la procreazione, costituente una dimensione fondamentale della persona nonché una delle finalità del matrimonio (Cass. 9801/2005; 4671/l996; 6607/1986); e perché questo Collegio ha accolto il primo motivo del ricorso inerente all'erroneo apprezzamento di tale addebito a carico del marito, da parte della sentenza impugnata. Per cui il giudice di rinvio dovrà anzitutto accertare, nei limiti innanzi precisati, se è stato leso il diritto fondamentale della F. di realizzarsi pienamente nella famiglia e nella società come donna, come moglie ed eventualmente come madre; e quindi procedere in ogni caso ad un accertamento rigoroso e ad una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, posto che solo tale comparazione consente di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (v. sul punto, tra le altre, Cass. 2004 n. 15101; 2001 n. 14162; 2000 n. 279, cit.; 1999 n. 2444). Ed in tale rinnovata valutazione dovrà stabilire infine se l'infedeltà di un coniuge (come in genere ogni altro comportamento contrario ai doveri del matrimonio) possa essere stata nel caso rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione, essendo stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, ovvero se risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza perché intervenuta solo quando la frattura del matrimonio era già divenuta irreversibile per le trasgressioni dei doveri matrimoniale in cui era incorso l'altro coniuge. Assorbito, pertanto il terzo motivo del ricorso principale, il Collegio deve cassare la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviare alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso nei sensi di cui in motivazione, ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per la liquidazione delle spese processuali alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.
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CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, 29-01-2009, N. 2210 |
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Altre informazioni: Svolgimento del processo
Con atto notificato in data 2.5.2002 V.A. conveniva avanti al Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, B.P.G. esponendo che:
con sentenza n. 580/81 il Tribunale di Venezia aveva dichiarato la separazione personale tra lui e la moglie B.G., disponendo fra l’altro l’affidamento della figlia Va. alla madre cui era assegnata la casa coniugale;
con sentenza n. 1992/87 il Tribunale di Venezia aveva dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio;
- con successiva sentenza n. 17975/97, passata in giudicato, lo stesso Tribunale aveva disposto la scioglimento della comunione immobiliare relativamente all’abitazione sita in (OMISSIS), già assegnata alla B. in sede di separazione, disponendone l’attribuzione in proprietà esclusiva ad esso attore e ponendo a suo carico il pagamento di un conguaglio di L. 112.000.000.
Sosteneva che, nonostante fossero venute meno le esigenze di tutela della figlia la quale aveva raggiunto la maggiore età sin dal (OMISSIS), l’immobile era tuttora occupato dalla B. che ne aveva rifiutato il rilascio sul rilievo della perdurante validità della sentenza di separazione che le aveva assegnato la casa coniugale in quanto la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili nessun provvedimento aveva adottato al riguardo.
Chiedeva quindi che venisse accertata la occupazione senza titolo dell’immobile da parte della B. con conseguente condanna della medesima al rilascio.
Si costituiva la convenuta che chiedeva il rigetto della domanda sul rilievo che la mancata richiesta di modifica in sede di divorzio delle u condizioni della separazione in ordine al diritto di abitazione ne confermava implicitamente il mantenimento. Deduceva poi che il V. non aveva ancora provveduto al pagamento del conguaglio imposto dalla sentenza di scioglimento della comunione e che tale omissione determinava la risoluzione per inadempimento del trasferimento della proprietà dell’immobile.
Con sentenza del 20.9.2001 il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, condannava la convenuta al rilascio dell’immobile, assumendo che la statuizione relativa all’assegnazione della casa coniugale disposta in sede di separazione aveva perso efficacia con il passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili anche se con tale decisione nessun provvedimento era stato adottato al riguardo.
Proponeva impugnazione B.P.G. ed all’esito del giudizio, nel quale si costituiva il V. chiedendone il rigetto, la Corte d’Appello di Venezia con sentenza del 23.11.2004- 18.4.2005 respingeva l’appello, condannando la B. al pagamento delle spese del grado.
Ribadiva la Corte d’Appello che con la pronuncia di cessazione degli effetti civili era venuto meno lo stato di separazione dei coniugi e, di conseguenza, la regolamentazione dei rapporti patrimoniali stabiliti in quella sede, fra cui anche la statuizione relativa all’assegnazione della casa coniugale, pur essendo mancato in tale secondo giudizio un espresso provvedimento al riguardo.
Disattendeva altresì la tesi della preclusione da giudicato prospettata dall’appellante, secondo cui, avendo il Tribunale in sede di scioglimento della comunione rigettato la richiesta del V. di ottenere il corrispettivo, nella misura del 50%, per l’esclusivo utilizzo dell’immobile da parte della B. anche dopo la sentenza di divorzio, avrebbe dovuto del pari ritenersi preclusa ogni statuizione basata sul presupposto di un’abusiva utilizzazione dello stesso.
Osservava al riguardo che in sede di scioglimento della comunione il Tribunale non aveva compiuto alcun accertamento suscettibile di passare in giudicato in ordine alla sussistenza del diritto di abitazione ma aveva esaminato i rapporti fra le parti alla luce delle regole della comunione, escludendo che l’esclusivo godimento da parte della appellante, pur dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, fosse idoneo a giustificare, persistendo la comunione, la richiesta di pagamento di una somma di denaro all’altro comproprietario.
Escludeva infine l’equiparabilità della sentenza - che in sede di divisione ha attribuito la proprietà esclusiva dell’immobile al V. ed il versamento da parte di quest’ultimo del conguaglio - ad un contratto e l’applicabilità anche in questo caso della risoluzione del disposto trasferimento per inadempimento da parte del V. di pagare il conguaglio in quanto tale inadempimento era giustificato, ai sensi dell’art. 1460 c.c., dall’inadempimento della B. di rilasciare l’abitazione.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione B.P. G. che deduce cinque motivi di censura.
Resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, V. A..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso B.P.G. denuncia violazione dell’art. 155 c.p.c. e art. 156 c.p.c., u.c., nonchè della L. n. 898 del 1970, art. 6 comma 5. Lamenta che la Corte d’Appello abbia fatto discendere l’automatica caducazione del provvedimento relativo all’assegnazione della casa coniugale disposta in sede di separazione dalla sentenza di divorzio sebbene quest’ultima nulla avesse disposto in proposito e malgrado nel relativo procedimento nessuna domanda di revoca fosse stata proposta dal V., senza peraltro considerare che solo un’esplicita statuizione del giudice avrebbe potuto far venir meno il precedente provvedimento di assegnazione.
La censura è infondata.
In linea di principio si osserva che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio comporta, con il venir meno dello stato di separazione dei coniugi, la regolamentazione dei rapporti adottata nel precedente giudizio e quindi pure l’eventuale assegnazione della casa coniugale disposta a favore di uno dei due. Pertanto, anche qualora la sentenza di divorzio non contenga alcuna disposizione al riguardo, il coniuge già assegnatario e comproprietario dell’immobile non ha più diritto all’utilizzazione esclusiva ed i rapporti non possono che essere regolati dalle norme sulla comunione e segnatamente dall’art. 1102 c.c., finchè ovviamente non intervenga una divisione, sia essa consensuale o giudiziale (in tal senso Cass. 3030/06; Cass. 9689/00). Ciò soprattutto allorchè, come nel caso in esame, siano venute meno le ragioni che avevano giustificato l’assegnazione, costituite originariamente dalla presenza della figlia e dalla necessità di assicurarle la continuità della vita familiare nel luogo in cui si era svolta fino ad allora con la presenza di entrambi i genitori.
La pronuncia sul punto della Corte d’Appello, che ha fatto applicazione di tale principio, deve ritenersi pertanto giuridicamente corretta, a nulla rilevando, ripetesi, che sia mancata un’espressa disposizione al riguardo, essendo con essa venuta meno ogni precedente statuizione.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione del giudicato esterno, sostenendo che, avendo il Tribunale in sede di divisione della comunione respinto la domanda del V. di pagamento del corrispettivo, pari alla metà, per l’esclusivo utilizzo da parte della convenuta dell’appartamento sul rilievo che tale utilizzazione non poteva considerarsi abusiva e cioè imposta da un comproprietario contro la volontà dell’altro, si era sul punto formato il giudicato con conseguente impossibilità di procedere ad una nuova valutazione nel presente giudizio.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia difetto di motivazione, lamentando che la Corte d’Appello non abbia considerato che il Tribunale in sede di divisione abbia respinto la domanda di pagamento del compenso sul rilievo che l’occupazione dell’abitazione era da ritenersi legittima.
Anche le esposte censure, da esaminarsi congiuntamente per l’identità delle questioni trattate, sono infondate.
Pregiudizialmente deve essere disattesa la tesi espressa dal controricorrente che, richiamando la giurisprudenza in tema di giudicato cosiddetto esterno, ha sostenuto che la sua interpretazione fosse riservata al giudice di merito e non fosse sindacabile in sede di legittimità.
Al riguardo non può prescindersi dalla recente decisione delle Sezioni Unite (24664/07) sulla portata del sindacato di legittimità in ordine alla verifica circa la presenza di un giudicato esterno con effetto preclusivo nei confronti di altri procedimenti.
Nel comporre il contrasto insorto in seno alle sezioni semplici anche dopo la pronuncia delle stesse Sezioni Unite n. 226/01, si è affermato non solo che l’esistenza del giudicato può essere rilevata d’ufficio sulla base degli atti acquisiti al processo, ma che la sua interpretazione debba essere operata alla stregua dell’interpretazione delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici in quanto costituisce la “regula iuris” del caso concreto, con la conseguenza che l’apprezzamento operato dal giudice di merito è sindacabile in sède di legittimità, non già in relazione al mero profilo del vizio di motivazione, ma nel più ampio ambito della violazione di legge e con l’ulteriore conseguenza che “il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali mediante indagini ed accertamenti anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data dal giudice di merito”.
Accertata quindi la sindacabilità in questa sede della statuizione della Corte d’Appello, ritiene però il Collegio corretto il convincimento cui è pervenuta sul punto la sentenza impugnata la quale ha escluso l’esistenza di un giudicato - asseritamente formatosi nell’ambito del giudizio di divisione in ordine al legittimo godimento dell’abitazione da parte della B. per essere stata rigettata in quella sede la domanda del V. volta ad ottenere il corrispettivo, nella misura della metà, dell’utilizzo esclusivo dell’appartamento da parte della medesima rispetto al presente giudizio nel quale è stato chiesto invece il rilascio dell’appartamento, ormai di esclusiva proprietà del V..
E’ evidente infatti la diversità del petitum e della causa petendi, costituiti, nel precedente giudizio, dalla richiesta di pagamento per l’uso esclusivo dell’appartamento da parte della B. e, nel presente invece, dalla richiesta di accertamento di occupazione abusiva e del conseguente rilascio dell’immobile a seguito della intervenuta divisione.
Nell’uri caso infatti è stato fatto valere un rapporto obbligatorio per il ripristino di un equilibrio economico fra i soggetti comproprietari in conseguenza dell’uso esclusivo da parte di uno di essi, nell’altro (nel presente) invece viene richiesto il rilascio del bene, il cui diritto reale è stato già riconosciuto in via esclusiva in sede di scioglimento della comunione.
Trattasi all’evidenza di due giudizi del tutto distinti sotto i profili richiamati del petitum e della causa petendi, per la cui valutazione peraltro nessuna rilevanza può assumere la circostanza, sottolineata dalla ricorrente, che nel giudizio di divisione il giudice avesse escluso la presenza di un abuso nel comportamento della B., essendo stata tale affermazione riferita al periodo in cui vigeva la comproprietà e giustificata dal giudice in base alle regole della comunione.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ancora difetto di motivazione, osservando che la Corte d’Appello ha respinto la domanda di risoluzione per il mancato pagamento del conguaglio, limitandosi a richiamare una decisione della cassazione (2558/96), oltre tutto ritenuta non pertinente.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 720 e 1116 c.c. e art. 1453 c.c. e segg.. Ripropone la ricorrente la tesi dell’applicabilità - anche al caso come quello in esame di divisione giudiziale con l’attribuzione esclusiva del bene ad un condividente e l’imposizione al medesimo del pagamento del conguaglio - della tesi della risoluzione per inadempimento. Sostiene che nessuna diversità ontologica e giuridica è ipotizzabile se non nella forzosità del trasferimento.
Anche dette censure, da esaminarsi congiuntamente per l’identità delle questioni trattate, sono infondate.
L’istituto della risoluzione per inadempimento trova il suo fondamento nel rapporto sinallagmatico che lega le due prestazioni ed è finalizzato ad assicurare al creditore non inadempiente una tutela più efficace e più immediata di quella concessa con l’adempimento.
Nel caso in esame deve escludersi invece che le due prestazioni - quella del rilascio dell’immobile da parte della B. in conseguenza dell’attribuzione della proprietà esclusiva al V. disposta in sede giudiziale e quella di pagamento del conguaglio da parte di quest’ultimo disposto nello stesso procedimento - siano legate da un rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligazioni separate che, pur trovando la loro genesi nello scioglimento della comunione, non sono frutto di accordi collegati fra le parti e trovano un’autonoma tutela che, da parte della B., può essere assicurata ponendo in esecuzione il titolo che ha riconosciuto il diritto al conguaglio e, da parte del V., con la richiesta di rilascio avvenuta con l’atto introduttivo del presente giudizio.
Non può non tenersi conto inoltre della contraddittorietà della tesi della ricorrente la quale, deducendo che si era formato il giudicato sul suo diritto ad utilizzare l’appartamento coniugale anche dopo la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed osservando altresì che continuava ad avere efficacia l’assegnazione della casa coniugale a suo favore disposta in sede di separazione, in mancanza di una espressa disposizione contraria contenuta nella sentenza di divorzio, mostra all’evidenza che, indipendentemente dalla disponibilità del V. ad adempiere alla sua obbligazione di pagamento del conguaglio, non avrebbe in ogni caso rilasciato l’appartamento. Con la conseguenza che, non potendosi ritenere che fosse stata disponibile ad adempiere alla propria obbligazione, la mancata offerta della somma da parte del V. non è idonea a giustificare la risoluzione per inadempimento. In altri termini, avendo la B. dichiarato di non voler rilasciare l’appartamento anche per motivi diversi dal preteso inadempimento dell’altra parte, non v’è spazio per invocare la risoluzione la quale, oltre tutto, dovrebbe incidere sul contenuto di una statuizione del giudice che sull’attribuzione dell’abitazione aveva già provveduto.
Del tutto fuor di luogo è infine il richiamo all’art. 2932 c.c., comma 2, trattandosi di una norma specifica in tema di contratto preliminare non estensibile ad altre ipotesi nè, tanto meno, allorchè gli obblighi siano sorti in sede giudiziaria.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.000,00 per onorario ed in Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2009
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CASSAZIONE I CIVILE DEL 20-01-2006, N. 1198 |
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Altre informazioni: CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA 20-01-2006, n. 1198
Svolgimento del processo
1.- Con sentenza depositata il giorno 11/10/2001, il Tribunale di Rimini dichiaro' cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario fra i signori C.C. e P.I. e, per quanto ancora interessa, riconobbe a quest'ultima un assegno di divorzio di L. 250.000 mensili, rivalutabili, condannando l'ex coniuge anche al pagamento di un quarto delle spese di lite.
2.- Propose appello C.C. per chiedere, in riforma della sentenza impugnata, la revoca della condanna al pagamento dell'assegno di divorzio e di quella sulle spese.
La signora P., costituendosi in giudizio, chiese il rigetto dell'impugnazione proposta ex adverso e spiego' appello incidentale per domandare l'assegnazione della casa coniugale.
3.- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Bologna, accogliendo entrambi i gravami, revoco' la disposizione relativa all'assegno di divorzio, ma attribui' a P.I., convivente con figlia maggiorenne, l'abitazione nella casa familiare; e compenso' integralmente fra le parti le spese di giudizio.
4.- Per la cassazione di tale sentenza C.C. propone ricorso, con un solo motivo, illustrato da memoria, cui resiste P.I.
mediante controricorso e proponendo altresi' ricorso incidentale, pure con un solo motivo.
Motivi della decisione 5.- Devesi disporre preliminarmente la riunione, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., del ricorso principale e dell'incidentale, siccome proposti contro la stessa sentenza.
6.- Con l'unico motivo del ricorso principale, C.C. censura la sentenza impugnata per violazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 6, comma 6, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, articolo 11, nonche' per omessa, insufficiente ed errata motivazione su un punto decisivo della controversia ed omesso esame di documenti e circostanze decisive per la soluzione della lite, con riferimento all'attribuzione della casa coniugale alla ex moglie.
6.1.- Afferma, in particolare, che non sussisterebbe alcun diritto della donna all'assegnazione della casa di proprieta' comune di esse parti, sia perche' tale immobile e' diverso da quello, tolto in locazione, in cui la famiglia abito' finche' rimase unita sia perche' la figlia ultraventenne convivente con la madre devesi considerare autosufficiente sotto il profilo economico, tanto da non essere destinataria di alcun assegno di mantenimento a carico del padre, come gia' motivatamente disposto dal Tribunale con decisione coperta dal giudicato.
6.2.- Il motivo di censura suesposto e' fondato, sotto entrambi i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione.
6.2.1.- La sentenza impugnata, premesso che l'abitazione nella casa familiare "spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore eta'", e rilevato che, nel caso di specie, la P. e la figlia maggiorenne Simona - cui il Tribunale non ha riconosciuto alcun diritto al mantenimento da parte del padre - convivono nell'appartamento di proprieta' comune degli ex coniugi, ha ritenuto sussistente il presupposto giuridico per l'assegnazione di detta abitazione all'appellata.
6.2.2.- La premessa da cui muove l'argomentazione del Giudice a quo, e la surriferita conclusione, non sono giuridicamente esatte.
Per costante giurisprudenza di questa suprema corte, condivisa dal collegio, sono requisiti imprescindibili, per l'assegnazione della casa "familiare" ad uno dei genitori separati o divorziati, la sussistenza di tale requisito - nel senso (indicato da Cass. nn. 13065/2002, 6706/2000, 12083/1995) di habitat domestico, ossia di luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia durante la convivenza dei suoi membri - e l'affidamento a questo di figli minorenni o la convivenza con figli maggiorenni, incolpevolmente privi di adeguati mezzi autonomi di sostentamento (Cass. nn. 12309/2004, 13736/2003, 4753/2003, 661/2003, 2070/2000, 11030/1997 ed altre).
6.2.3.- La corte bolognese non fornisce alcuna motivazione in ordine alla necessaria sussistenza del primo requisito (carattere di casa "familiare" dell'abitazione assegnata) e, pur notando che il Tribunale aveva respinto la domanda proposta dalla P., diretta ad ottenere dall'ex coniuge un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne convivente, omette di motivare il suo convincimento circa l'esistenza dell'altro presupposto (mancanza incolpevole di autosufficienza economica) per l'assegnazione dell'abitazione.
6.2.4.- Si deve pertanto riaffermare che, al fine dell'assegnazione ad uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, non basta la mera constatazione della convivenza con figli maggiorenni, ma occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia finche' era unita e che i figli maggiorenni conviventi versino, senza loro colpa, in condizione di non autosufficienza economica.
7.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale, l'impugnata sentenza e' censurata per violazione e falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, comma 6, (e successive modificazioni), nonche' per omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, consistente nella revoca dell'assegno di divorzio, gia' stabilito dal Tribunale a favore della P. nella misura di L. 250.000 (pari ad Euro 129,11) mensili.
Sostiene, in definitiva, la ricorrente incidentale che l'applicazione corretta dei criteri legali avrebbe dovuto indurre la Corte d'Appello a confermare il modesto assegno di divorzio riconosciutole dal Tribunale.
7.1.- La corte d'appello asserisce, in merito alla (non) spettanza di detto assegno, che la posizione economica di entrambe le parti era peggiorata in epoca posteriore al divorzio; che, comunque, il diritto ad un pur modesto assegno, astrattamente riconoscibile a favore della P., verrebbe meno in considerazione della condizione economica e patrimoniale dell'obbligato, prossima alla soglia minima di sopravvivenza.
7.2.- Osserva il collegio che l'accoglimento del ricorso principale, relativo all'assegnazione della casa, influisce sulla sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 336 c.p.c., comma 1, nella parte in cui questa esclude la spettanza dell'assegno di divorzio, dovendo il Giudice del rinvio, nel decidere anche a questo proposito, rivalutare l'intera situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce della decisione sulla casa.
7.3.- Il ricorso incidentale e', pertanto, assorbito.
8.- Per le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere accolto e l'incidentale resta assorbito.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna, che giudichera' uniformandosi ai principi di diritto suespressi (par. 6.2.4, 7.2) e vorra' anche provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2006.
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CASSAZIONE, SEZIONE SESTA PENALE, SENTENZA N.16658/2009 |
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Altre informazioni: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da … omissis … avverso l’ordinanza emessa in data 29 quale giudice dell’appello cautelare ex art. 310 cpp, che applicava al medesimo la misura cautelare prevista dall’art. 282 bis cpp;
esaminati gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Nel quadro di indagini preliminari, da plurime denunce - querele di … omissis …nei confronti del marito … omissis … aventi per oggetto i ripetuti gestidi violenza, sopraffazione e assillante invadenza in suo danno dall’uomo dopo la separazione di fatto dei due coniugi avvenuta nell’agosto 2007, il procedente pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno chiedeva al g.i.p. del locale Tribunale l’adozione nei confronti dell’indagato […] della misura cautelare di cui all’art. 282 bis cp dell’allontanamento dalla casa familiare e dai luoghi di abituale frequentazione della persona offesa affidataria della figlia più grande della coppia, la figlia più piccola essendo stata affidata al padre dal giudice civile della separazione. Misura da applicarsi in relazione al reato dimaltrattamenti ex art. 572 c.p. [1], al […] essendo altresì contestati ulteriori reati di lesioni personali (sette episodi), ingiurie e minacce in pregiudizio della moglie separata. Il G.i.p. del Tribunale di Livorno con ordinanza del 25.3.2008 respingeva la richiesta cautelare del p.m., rilevando - senza entrare sostanzialmente nel merito che i giudici dell’appello cautelare hanno travisato le ragioni della fuga o trasferimento della […] con entrambe le figlie in Sardegna, individuandole nell’intento di sottrarsi alle violenze e al clima vessatorio instaurato dall’indagato e non valutando che - invece - la […] mirava soltanto a sottrarre tutte e due le figlie al padre e ad impedirgli ogni contatto con loro.
Le accuse di insistenti molestie e violenze (maltrattamenti) nei confronti dell’indagato sono contraddette dal provvedimento presidenziale dell’8.2. 2008 con cui, nel giudizio civile di separazione, la figlia minore era stata affidata al […] decisione che presuppone un giudizio di affidabilità dell’uomo in aperto contrasto con la fosca descrizione offertane dalle astiose denunce della […] Ciò a tacere del fatto che la consulenza tecnica disposta dal giudice civile rende inopportuna l’applicata misura cautelare, impedendo ogni tentativo di aiutare i coniugi a recuperare una "normalità di rapporto civile da genitori separati".
Le doglianze enunciate dal ricorrente non possono trovare credito e l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. Vuoi perché le delineate censure si sviluppano tutte in una dinamica ricostruttiva dei rapporti coniugali incentrata su una rivalutazione meramente fattuale degli eventi che contrassegnano la separazione del […] dalla moglie. Rivalutazione non percorribile nell’odierno giudizio di legittimità, avuto riguardo alla linearità e coerenza con cui l’impugnata decisione del Tribunale di Firenze ha focalizzato gli elementi probatori che, offrendo puntuale dimostrazione dell’esistenza dei plurimi fatti di maltrattamento (stalking) attuati in danno della moglie separata, giustificano l’adozione della misura cautelare nei confronti dell’indagato. Vuoi perché le censure del ricorrente si rivelano, sul piano giuridico, palesemente infondate.
Giova rimarcare che il Tribunale di Firenze non ha affatto acriticamente privilegiato le prospettazioni accusatorie provenienti dalla persona offesa, per altro esplicitamente riscontrate dai referti medici attestanti le lesioni in più casi riportate dalia donna per effetto delle violente aggressioni dei coniuge (è appena il caso di ricordare che il p.m. contesta all’indagato ben sette autonomi episodi di lesioni personali consumati in un periodo di pochi mesi), ma le ha analizzate anche alla luce di un comparativo raffronto con gli assunti difensivi del […] considerati motivatamente incongrui ("l’indagato ha dichiarato che egli in qualche modo era costretto a sfogare questa inaccettabile carica di maltrattamenti a seguito dei torti subiti dalla moglie, che aveva portato via improvvisamente le figlie in Sardegna, quando è stata la donna costretta ad allontanarsi temporaneamente da Livorno per sfuggire alla furia dell’indagato").
Sul piano delle valutazioni di stretto diritto è opportuno ribadire che la fattispecie criminosa dei maltrattamenti infraconiugali può e deve ravvisarsi anche in situazioni di separazione e di sopravvenuta interruzione della convivenza, allorché la condotta del soggetto agente realizzi -come si registra nei caso di specie - gli elementi strutturali tipici della ipotesi criminosa di cui all’art. 572 cp attraverso ripetute e insistite manifestazioni di offensività e aggressività attuate in danno del coniuge separato (v. / Cass, Sez. 6, 27.6.2008 n. 26571, Vaienti, rv. 241253). Me l’applicata misura cautelare di cui all’art. 282 bis cpp si rende inconciliabile con uno stato di fatto integrato dal già avvenuto abbandono (allontanamento) della casa coniugale da parte del coniuge i indagato, atteso che la ratio dei provvedimento cautelare si esprime in uno spettro valutativo di più ampia portata, includente rapporti e relazioni interpersonali del […] dell’accusa mossa al … omissis … che, avendo l’indagato abbandonato il domicilio coniugale, l’invocata misura cautelare si rendeva inattuale e "di fatto inattuabile", le corrispondenti prescrizioni interdittive (divieti di presenza nel luogo di lavoro e negli altri luoghi di quotidiana frequentazione della … omissis …potendo essere assunte soltanto previa adozione della misura (principale) dell’allontanamento dalla casa familiare.
Il pubblico ministero appellava il provvedimento reiettivo del g.i.p -, rimarcandone l’incongruenza giuridica (per la riconosciuta configurabilità del reato di cui all’art. 572 cp in danno di un coniuge anche in caso di intervenuta separazione) e la superficiale valutazione della gravità dello stato di sistematica sopraffazione posto in essere dal […] nei confronti della moglie, protraentesi senza sosta e segnato da un nuovo episodio di aggressione verbale e fisica divenuto oggetto di ulteriore denuncia della … omissis … in data 19.3.2008. Ciò non senza aggiungere che l’indagato continuava a recarsi presso l’abitazione già sede della famiglia e che comunque disponeva di un appartamento in prossimità della stessa.
2.- II Tribunale di Firenze, giudice dell’appello cautelare, con l’ordinanza del 29.4.2008 indicata in epigrafe, ha accolto l’impugnazione del p.m. ed ha applicato ad […] la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare prescrivendogli di non accedere agli altri luoghi ove abiti o dimori la […] da sola o con le figlie, nonché ai luoghi di abituale frequentazione della donna e di domicilio della sua famiglia di origine e dei suoi prossimi congiunti.
Il Tribunale ha applicato la detta misura cautelare ritenendo suffragati da univoci e gravi indizi di colpevolezza i contegni antigiuridici del […] qualificanti una unitaria e abituale condotta di stalking, caratterizzata da aggressioni di carattere fisico e morale delIa […] tali da dar luogo ad opera dell’indagato (non disposto ad accettare senza virulente reazioni la separazione dalla consorte) ad una vera e propria "sindrome dell’assalitore assillante"; tanto da costringere la […] a farsi accompagnare al lavoro o in altri posti da un agente di sicurezza privato, ciò che non ha impedito in un caso l’aggressione della donna colpita con un pugno dal […] Sul piano cautelare il Tribunale ha considerato palesi e "persino tautologiche" le esigenze di prevenzione (ex art. 274, lett. e, cpp) legittimanti l’applicata misura coercitiva (valutata, tra l’altro, sin troppo mite in rapporto alla gravità del comportamento lesivo del prevenuto).
3.- Avverso tale ordinanza del giudice di appello ha proposto personalmente ricorso per cassazione il […] deducendo unitaria censura di violazione di legge e di carenza di motivazione per travisamento dei fatti, variamente articolata nei termini di seguito riassunti (art. 173 co, 1 disp. att. Cpp).
Il Tribunale ha impropriamente valorizzato i postulati accusatori della […] gratificati di piena credibilità sulla base delle numerose denunce-querele della donna (che avrebbero avuto il solo scopo di sottrarre al marito l’affidamento della seconda figlia più piccola), senza tener conto delle denunce presentate anche dal […] corredate da referti medici, a dimostrazione delle aggressioni consumate in suo danno dalla […] Ne peculiare peso può attribuirsi alle dichiarazioni (contenute in una sorta di relazione di servizio) dell’agente della sicurezza stipendiato dalla […] in merito ai contegni di petulanza e di molestia attribuiti all’indagato (che, per altro, ha denunciato l’uomo per essere stato dallo stesso malmenato).
Soggetto passivo che - come è palese nel caso oggetto del presente ricorso- trascende la mera quotidianità di vita e di abitudini nel ristretto ambito delle sole mura domestiche della casa familiare (v. Cass. 29.3.2000 n. 18990, reiterano, rv. 234625; 6, 3.7.2008 n. 28958, Pala, rv. 240664).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del […] alla rifusione delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di euro 300,00 (trecento). La cancelleria si farà carico degli adempimenti informativi connessi alla definitività del provvedimento cautelare ed alla sua esecuzione (art. 28 reg. esec. cpp).
P. Q. M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cpp.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17/4/2009
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CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE DEL 4 MAGGIO 2009, N. 10221 |
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Altre informazioni: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva del 22 dicembre 2001, il Tribunale di Ravenna pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio di Ad.An. e Ga.Pa. e con altra pronuncia, definitiva, del 12 gennaio 2005 - poneva a carico dell' Ad. un assegno divorzile mensile di euro 180,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, condannandolo pure alle spese di causa.
Contro tale pronuncia proponeva appello in via principale l' Ad. , che chiedeva di negare tale assegno, e in via incidentale la Ga. , per domandare che la decorrenza di detto assegno fosse fissata dalla data della sua domanda e per chiedere che lo stesso fosse aumentato.
Con sentenza del 9 agosto 2005, la Corte d'appello di Bologna ha accolto il gravame dell' Ad. , che aveva rilevato la circostanza che la Ga. gia' nel (OMESSO), durante il matrimonio, aveva visto riconosciuta la pensione d'invalidita' per la perdita del 75% della sua capacita' lavorativa, sostanzialmente confermata dal c.t.u. nominato in primo grado, per cui mancava la prova di un peggioramento della salute di lei.
La donna, con la sottoscrizione del verbale di separazione consensuale del (OMESSO), nulla aveva chiesto a suo favore come mantenimento ed aveva poi espressamente affermato, in un interrogatorio formale in sede di divorzio, di avere svolto lavori stagionali in agricoltura che le avevano consentito di integrare i propri redditi e di non chiedere nulla all' Ad. ; per tale condizione economica della Ga. , rimasta immutata alla stessa doveva negarsi l'assegno erroneamente riconosciuto dal tribunale.
La Corte d'appello ha accolto il gravame principale dell' Ad. , rilevando che i coniugi, sposati dal (OMESSO) e con due figli maggiorenni, avevano con la separazione stabilito che la casa familiare rimanesse al marito, dichiarandosi autosufficienti economicamente.
Poiche' l'assegno di divorzio era stato concesso dal Tribunale di Ravenna alla Ga. , che la relazione del c.t.u. nominato in primo grado aveva ritenuto come del tutto incapace di lavorare, l'appellante principale aveva fatto rilevare che tale stato d'infermita' era anteriore alla separazione e risaliva al (OMESSO), anno successivamente al quale la controparte si era dichiarata, in sede di separazione nel (OMESSO), autosufficiente, nulla richiedendo per il mantenimento.
Per ottenere l'assegno di divorzio, la Ga. avrebbe dovuto dare prova del peggioramento delle sue condizioni economiche o di salute al momento della decisione rispetto alla data dell'omologazione della separazione, che giustificasse detto contributo a carico dell' Ad. ; in difetto di tale prova, la sentenza di primo grado doveva essere riformata, in accoglimento del gravame dell' Ad. , e la domanda di assegno divorzile della Ga. doveva essere rigettata, ponendosi le spese della causa di secondo grado a carico di questa, restando ferma, per la soccombenza, la disciplina delle spese di primo grado, poste a carico dell'appellante in via principale.
L'accoglimento del gravame principale ha comportato il rigetto di quello incidentale, non sussistendo questione di decorrenza o di misura dell'assegno, del quale si era negato il diritto alla corresponsione in favore della Ga. , che aveva incidentalmente impugnato la sentenza del tribunale.
Per la cassazione di tale sentenza, notificata alla Ga. il 26 ottobre 2005, tale parte ha proposto ricorso di due motivi, notificato il 19 dicembre 2005, e illustrato da memoria; l' Ad. si e' difeso con controricorso e ricorso incidentale con un unico motivo, notificato il 26 gennaio 2006.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Anzitutto vanno riuniti i due procedimenti sorti dai distinti ricorsi delle parti avverso la medesima sentenza della Corte d'appello di Bologna, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c..
1.2. Sempre in via preliminare, deve rigettarsi la eccezione d'inammissibilita' del ricorso, per mancanza in esso della esposizione sommaria dei fatti (articolo 366 n. 3 c.p.c.), esposizione che invece risulta chiara dall'insieme dell'impugnazione e dai singoli motivi in cui la stessa si articola.
Nella premessa del ricorso e' infatti riportata la ratio decidendi della sentenza del Tribunale di Ravenna, che aveva riconosciuto l'assegno divorzile di euro 180,00 al mese rivalutabili in favore della ricorrente, dando atto dell'assoluta incapacita' ad alcun tipo di attivita' lavorativa della donna, emersa dall'indagine del c.t.u. nominato in primo grado (e comparando i redditi dell' Ad. , con uno stipendio mensile, all'epoca, di circa lire 1.600.000 al mese, con quelli della pensione d'invalidita' della Ga. , di sole lire 411.000 mensili. In ognuno dei due motivi di ricorso si censura la sentenza d'appello, denunciandosene l'omessa motivazione su fatti controversi decisivi e riportati in essi, cosi' come sono richiamate le circostanze di fatto sulle quali, in secondo grado, si e' accolto il gravame dell' Ad. e respinto quello della Ga. , consentendo a questa Corte, con il solo esame della impugnazione in rapporto ai dedotti vizi motivazionali della sentenza della corte di merito e ai fatti dei quali l'esame e'
mancante, o insufficiente o illogico; una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia.
La esposizione tali fatti, puntualmente riportati,
come poi sara' precisato nei due motivi del ricorso principale e oggetto della causa di merito, consente di dedurre da essi tutti gli elementi necessari alla valutazione, chiesta al giudice di legittimita', della motivazione della pronuncia oggetto di ricorso, sia per la parte in cui accoglie l'appello principale che per quella nella quale rigetta il gravame incidentale.
Quindi il ricorso e' ammissibile potendosi rilevare dal tenore complessivo dell'impugnazione la esposizione sommaria dei fatti di causa, di cui all'articolo 366 c.p.c., n. 3 (cfr. in tal senso, Cass. 12 giugno 2008 n. 15808, 24 luglio 2007 n. 16135, 31 gennaio 2007 n. 2097, tra altre).
2.1. Con il primo motivo di ricorso principale, la Ga. deduce omessa motivazione della sentenza sul punto del peggioramento delle condizioni economiche e di salute di lei, che ha provocato la riforma in suo danno della decisione di primo grado e la negazione dell'assegno di divorzio a carico dell' Ad. in sede di appello, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La Corte bolognese, a pag. 6 della sentenza, afferma che in primo grado era stato riconosciuto l'assegno in base alla relazione della c.t.u., che aveva accertato la inidoneita' al lavoro della ricorrente sin dal (OMESSO), cioe' prima della separazione tra i coniugi (che e' del (OMESSO), nel corso della quale ella aveva dichiarato la propria autosufficienza economica, nulla chiedendo al marito a titolo di contributo per il suo mantenimento. Nel corso del primo grado della causa di divorzio la Ga. aveva anche ammesso di aver lavorato saltuariamente e dopo la separazione, in campagna, nonostante la invalidita' da cui era colpita, in sede di interrogatorio formale da lei reso nel (OMESSO). Erroneamente non si e' tenuto conto, dai giudici d'appello, della sequenza cronologica dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata; la c.t.u. dr.ssa Ta. , nominata in primo grado dal tribunale, aveva riconosciuto un'invalidita' civile della Ga. maggiore di quella con riduzione del 75% della capacita' lavorativa rilevata nel (OMESSO), concludendo nel senso che, alla data del deposito della relazione, cioe' al (OMESSO), la ricorrente non era "assolutamente in grado di svolgere alcuna attivita' di tipo lavorativo, non potendo garantire la continuita' di eventuali prestazioni ne' svolgere attivita' che richiedono il minimo sforzo. L'attitudine lavorativa della signora Ga. in relazione alle patologie esistenti e' quindi pressoche' inesistente". Dalla citata relazione era risultato quindi un palese peggioramento delle condizioni di salute della donna all'epoca dell'esame da parte del c.t.u. rispetto a quella di riconoscimento dell'invalidita' di lei ((OMESSO)), situazione peggiore che erroneamente la corte afferma nella decisione oggetto di ricorso non essere stata provata in appello, non richiamando le conclusioni dell'ausiliare, ne' motivando assolutamente in ordine alle ragioni per le quali alle stesse non si e' dato alcun rilievo in secondo grado.
In rapporto alla ammissione della Ga. , contenuta nell'interrogatorio formale reso nell'(OMESSO), di avere svolto lavori agricoli stagionali, la donna ha ammesso di averli espletati dopo la separazione, dichiarando contestualmente il peggioramento del suo stato di salute, che poteva essere compatibile con mansioni piu' leggere nell'ambito dei lavori agricoli, come il cucinare per il personale che presta la sua opera nei campi.
Nulla afferma la sentenza in ordine ai tempi in cui tali lavori stagionali furono svolti e se essi erano ancora in corso e attuali al momento della decisione, pur essendo tale ipotesi in contrasto con le conclusioni del c.t.u., cosi' confondendo sui tempi di tali prestazioni lavorative e sulla loro incidenza per ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In ordine all'ammissione della Ga. , nella separazione personale del (OMESSO), d'una autosufficienza economica, la stessa si fondava, secondo la ricorrente, sulla sua convivenza con il figlio, che lavorava e provvedeva pure alla madre, come e' provato dalle dichiarazione dei redditi di quest'ultimo prodotte in causa, dalle quali la donna risultava a carico di lui fino al (OMESSO) e non piu' negli anni successivi, per effetto del matrimonio del dichiarante.
A seguito del matrimonio del figlio convivente con lei fino al (OMESSO), la Ga. aveva perso il sostegno economico di lui e quindi solo da quell'anno aveva chiesto al marito un aiuto per il mantenimento di lei; su tale punto decisivo, manca ogni motivazione della Corte territoriale, la quale omette ogni valutazione sul peggioramento delle condizioni fisiche ed economiche della ricorrente, senza precisare le ragioni per cui i fatti allegati e provati che precedono non avrebbero inciso negativamente nel tempo sulla situazione della donna, che da una percentuale del 75% di invalidita' era passata alla "pressoche' inesistente capacita' lavorativa" di cui alla relazione dell'ausiliare nominato dal Tribunale e aveva quindi diritto ad una integrazione a sostegno della sua situazione economica. Replica il controricorrente che, dalla relazione della c.t.u., non emerge l'aggravamento delle condizioni di salute della Ga. dopo il (OMESSO), avendo la donna ammesso di avere svolto, anche successivamente alla separazione, lavori stagionali in campagna, cosi' confermando una proporzionale sua capacita' lavorativa.
In ordine poi alla convivenza con il figlio, l' Ad. replica che in primo grado non vi era stato cenno alcuno a tale circostanza per riconoscere l'assegno e quindi che ad essa non poteva darsi rilievo neppure in appello.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, si deduce la omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine al rigetto dell'appello incidentale della Ga. , che aveva chiesto un aumento dell'assegno divorzile in suo favore, sul presupposto del mancato riconoscimento del suo diritto all'assegno per cui era stato accolto il gravame dell' Ad. , ritenendosi quindi ingiustificata ogni istanza della ricorrente.
Vi e' una omessa motivazione dalla Corte su tale punto fondamentale per la mancata comparazione delle condizioni reddituali delle due parti, operata invece dal tribunale, per riconoscere il diritto all'assegno, escludendosi quindi il dovuto rilievo alle palesi divergenze reddituali tra gli ex coniugi, certamente in rilevante favore per l' Ad. .
Questi, nel controricorso, afferma che l'accoglimento del suo gravame, con la negazione di ogni assegno a suo carico, non poteva che determinare il rigetto dell'appello incidentale della Ga. .
3. Con il ricorso incidentale l' Ad. lamenta la mancata statuizione della Corte d'appello sulle spese di primo grado, non avendo la sentenza impugnata, che ha radicalmente modificato la pronuncia del tribunale deciso di condannare alle spese del primo grado la donna, la cui domanda di assegno era stata respinta.
4.1. Ritiene la Corte che, sul piano logico, debba in primo luogo esaminarsi il secondo motivo del ricorso principale, che censura l'avversa decisione per avere immotivatamente ritenuto "non giustificata" la richiesta della Ga. dell'assegno senza tenere conto delle condizioni economiche delle parti come modificatesi nel tempo, dalla separazione alla sentenza di divorzio.
La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto il diritto all'assegno per la donna non esistente per la mancata prova dalla Ga. del peggioramento delle condizioni di salute di lei,e non in rapporto alla comparazione del tenore di vita che ella aveva nella vita comune con il controricorrente "che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione della convivenza con lui e quello che l'istante avrebbe potuto mantenere dopo il divorzio" (Cass. 28 febbraio 2007 n. 4764).
Tale raffronto, che logicamente puo' farsi in base alle condizioni di vita della famiglia desunte dall'ammontare complessivo dei redditi delle parti durante la vita comune (Cass. 12 luglio 2007 n. 15610) e rapportandole poi alla situazione economica di chi chiede l'assegno al momento della domanda, manca nella sentenza impugnata. Se la condizione fisica ed economica della Ga. sia tale da consentirle di mantenere un tenore di vita simile a quello goduto manente matrimonio, pure per i redditi del marito, il diritto all'assegno non le puo' essere riconosciuto; gli stessi accertamenti della decisione impugnata da cui emergono redditi del controricorrente, pari a circa quattro volte quelli della Ga. , qualora la situazione delle entrate, delle parti fosse rimasta identica anche dopo il matrimonio, farebbero presumere un netto, peggioramento delle condizioni di vita della donna, rispetto a quelle fruite nel periodo in cui ella conviveva con il marito (della Legge 1 dicembre 1978, n. 898, articolo 5 su cui cfr. Cass. 6 novembre 2006 n. 23675 e 4 settembre 2004 n. 17901).
La Corte d'appello nega che vi sia stato un peggioramento delle condizioni fisiche personali della Ga. rispetto al periodo in cui ella conviveva con l'ex coniuge, ma non ricostruisce in alcun modo il tenore di vita dei coniugi in tale periodo e prima della loro separazione ne' motiva in ordine al raffronto tra la situazione economica e le condizioni di vita della donna durante la convivenza con l' Ad. e quelle di cui poteva fruire alla data del divorzio, negando solo che la sua salute fosse peggiorata dalla data di separazione a quella del divorzio, a cui doveva rapportarsi l'eventuale diritto a ricevere l'assegno.
Manca, come dedotto nel secondo motivo di ricorso, la giustificazione, nella sentenza impugnata, del mancato riconoscimento alla Ga. del diritto all'assegno, nessun accenno risultando in ordine al tenore di vita delle parti nel matrimonio, per essersi la pronuncia soffermata solo sulle condizioni fisiche della donna, e sul mancato peggioramento di esse, senza dare rilievo specifico al raffronto da effettuare sopra riportato. La Corte si ferma solo a rapportare i redditi attuali delle parti, e nessuna indagine svolge sul tenore di vita goduto dalla coppia nel corso del matrimonio e della convivenza e su quello che la donna da sola potra' tenere, con la sua infermita', dopo il divorzio, cosi' non giustificando la negazione dell'assegno.
Il secondo motivo di ricorso principale deve quindi essere accolto, con conseguente assorbimento del primo, che censura una carente motivazione sulla misura dell'assegno come riconosciuto in primo grado e negato in secondo grado solo per il mancato peggioramento delle condizioni di salute della Ga. , ritenute identiche all'epoca della convivenza con l' Ad. e all'attualita'; assorbito e' ovviamente anche il ricorso incidentale dell' Ad. , che attiene alla disciplina accessoria delle spese in primo grado, sulla quale dovra' pronunciarsi comunque il giudice del rinvio.
2. In conclusione, riuniti i ricorsi, deve accogliersi il secondo motivo del ricorso principale, con assorbimento del primo e del ricorso incidentale, e deve quindi cassarsi la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Bologna perche', in diversa composizione, adeguandosi ai principi enunciati sulle condizioni da accertare per riconoscere il diritto all'assegno per la parte che lo chiede, si pronunci sulla domanda di assegno proposta dalla Ga. e sulle spese anche della presente fase di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il primo dello stesso ricorso e quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalita' delle parti.
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CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA 11.06.2008 N. 15557 |
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Altre informazioni: La Sezione I Civile
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Treviso, con sentenza del 16 marzo 2004 pronunciò la separazione personale dei coniugi G..M. e B.G. con addebito al marito che condannò a corrispondere alla B. l'assegno mensile di mantenimento di Euro 750, 00 con rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT.
L'impugnazione del M. è stata respinta dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 16 novembre 2004, la quale ha osservato: a) che pur se non fosse stato dimostrato il rapporto sentimentale tra l'appellante ed una collega di lavoro, il comportamento esterno di lui era stato tale da aver offeso la dignità e l'onore della moglie: come era accaduto allorquando egli aveva pernottato in un albergo insieme a costei, perciò incorrendo in una grave violazione dei doveri coniugali; b) che spettava pertanto al marito dimostrare che l'affectio maritalis era comunque già venuta meno tra i coniugi; laddove egli si era limitato a prospettare una serie di ritorsioni della moglie del tutto irrilevanti per giustificare la condotta infedele di lui; c) che correttamente il Tribunale aveva posto a carico del M. un assegno di mantenimento; attesa la sproporzione fra i redditi percepiti dai coniugi; e non avendo la B. l'obbligo di alienare la propria quota di proprietà della casa coniugale onde mantenere il pregresso tenore di vita. Mentre per quel che riguardava la parte di eredità ricevuta dal padre di costei, il M. non aveva fornito alcuna prova circa la sua reale consistenza.
Per la cassazione della sentenza quest'ultimo ha proposto ricorso per 4 motivi;cui resiste la B. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Il Collegio deve, anzitutto, dichiarare inammissibile il controricorso perché notificato al ricorrente il 26 aprile 2005, dopo la scadenza del termine di 20 giorni concesso dall'art. 370 cod. proc. civ., decorrente dal termine stabilito per il deposito del ricorso;che nel caso si è verificata in data 16 febbraio 2005.
Con il primo motivo, il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 151 e 2697 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il rapporto intercorso tra lui e la collega comportasse una grave violazione degli obblighi matrimoniali e giustificasse il venir meno dell'affectio maritalis, senza considerare: a) che doveva in ogni caso accertarsi la reiterazione e la gravità del comportamento trasgressivo, soltanto apoditticamente affermato dalla Corte di appello, che aveva fondato la decisione soltanto sulla sua permanenza nel corso di una notte nella medesima camera di albergo occupata dalla collega; b) che occorreva altresì valutare in modo globale il comportamento di entrambi i coniugi; laddove la sentenza impugnata si era limitata semplicemente a qualificare come ritorsione i comportamenti tenuti dalla moglie e non aveva considerato quelli di lui rivolti a superare le tensioni creatasi nella coppia ed a ripristinare l'armonia familiare; c) che doveva in ogni caso dimostrarsi l'esistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti a lui addebitati e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, in riferimento ai presupposti della pronuncia dell'addebito ai sensi dell'art. 151 c.c., comma 2, ha ripetutamente affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ., e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa: fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, strettamente connesso a quello della convivenza e da intendere non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniugo, di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, che dura quanto dura il matrimonio.
In effetti la nozione di fedeltà coniugale va avvicinata a quella di lealtà, la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. In questo quadro la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di sacrificare le proprie scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda.
Ha tuttavia avvertito la giurisprudenza che il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all’art. 143 c.c., dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. Ed il collegio deve ribadire che a tale regola non si sottrae l'infedeltà di un coniuge, la quale pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante al fine dell'addebitatilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche, pertanto, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, perciò autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà (Cass. fin da sez. un. 2494/1982, nonché 1198/1984; e da ult. Cass. 25618/2007; 13592/2006; 8512/2006).
Da qui il dovere posto ripetutamente dalla giurisprudenza a carico del giudice del merito di procedere ad un accertamento rigoroso e ad una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, onde stabilire se l'infedeltà di un coniuge (come in genere ogni altro comportamento contrario ai doveri del matrimonio) possa essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione, essendo stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, ovvero se non risulti aver spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza.
A questi principi si è attenuta la Corte di appello, la quale ha dichiarato di condividere la valutazione dei primi giudici secondo cui il M. era venuto meno all'obbligo della fedeltà per aver instaurato una relazione sentimentale con la collega di lavoro E..D. che egli frequentava assiduamente portandola con sé nei viaggi di lavoro, durante i quali in un'occasione ricordata dalla stessa D. avevano pernottato nella medesima stanza di albergo; e ne ha confermato la conclusione che proprio tale relazione extraconiugale del marito aveva inciso in modo decisivo sulla crisi dell'unità familiare.
Ha aggiunto, con riguardo a quest'ultimo profilo, che nel caso concreto nessuna risultanza istruttoria consentiva di ipotizzare la preesistenza di una crisi tra i coniugi, peraltro neppure prospettata dal M. , il quale si era limitato ad indicare tutta una serie di asserite ritorsioni della moglie alla sua condotta infedele e alla stessa successive; che dunque, pur se dimostrate, valevano semmai a confermare che l'unica causa della frattura del rapporto coniugale era proprio la relazione extraconiugale intrapresa dal M. .Infine ha risposto anche al motivo di appello con cui quest'ultimo assumeva che il rapporto con la collega era soltanto di amicizia trasformata dalla immaginazione e dalla gelosia della moglie: osservando che una tale prospettazione, pur se dimostrata, non gli arrecava alcun giovamento sia perché confermava la sussistenza della relazione stabile con la D. , sia perché si traduceva in una violazione del dovere di lealtà ed ancora una volta in quello di fedeltà. Ed in tal modo correttamente applicando il principio ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità che la relazione di un coniugo con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà; e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comportando comunque offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. 6834/1998; 3511/1994).
Per cui nelle considerazioni suddette che rendono chiaro il percorso argomentativo che fonda la decisione, non è riscontrabile, neppure, la mancanza od insufficienza di motivazione lamentata dal ricorrente; mentre le diverse valutazioni in fatto prospettate con la doglianza non possono trovare ingrosso nel presente giudizio di legittimità, nel quale le valutazioni operate dal giudice del merito dei fatti e delle risultanze probatorie non sono censurabili, ove il convincimento dello stesso giudice sia - come nel caso di specie - sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici.
Con il secondo motivo del ricorso, il M. deducendo violazione dell'art. 156 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte territoriale nella determinazione dell'assegno non abbia tenuto conto della sua situazione debitoria, che invece andava comunque considerata a prescindere dalla prova che essa fosse stata posta in essere per ragioni familiari.
Con il terzo motivo, deducendo violazione dell'art. 151 cod. civ. si duole che la sentenza non abbia considerato neppure i cespiti immobiliari appartenenti alla moglie, fra i quali la comproprietà della casa coniugale, erroneamente interpretando i principi enunciati dalla decisione 5492/2001 di questa Corte; e disattendendo l'obbligo di valutarne con specifica motivazione l'idoneità a procurare utilità: altrimenti ponendosi a carico dell'obbligato a corrispondere l'assegno l'eventuale inutilizzazione dei medesimi da parte del beneficiario.
Con il quarto motivo, deducendo violazione dell'art. 5 della legge 878/1990, si duole che la Corte di appello abbia posto a suo carico l'onere di dimostrare consistenza e redditività dei cespiti ereditati dalla moglie;sulla quale, invece gravava ogni documentazione inerente al suo patrimonio familiare.
Anche queste censure sono infondate.
L'art. 156 cod. civ. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitatile la separazione il diritto di ottenere dall'altro un assegno di mantenimento, tutte le volte in cui egli non sia in grado di mantenere, durante la separazione, con le proprie potenzialità economi che, il tenore di vita che aveva in costanza di convivenza matrimoniale, sempre che questo corrispondesse alle potenzialità economiche complessive dei coniugi e vi sia fra loro una differente redditualità che giustifichi l'assegno con funzione riequilibratrice.
Pertanto il giudice, al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e quindi stabilire se il coniugo richiedente sia in grado di mantenerlo in regime di separazione con i mezzi propri, essendo la mancanza di tali mezzi condizione necessaria per avere diritto all'assegno (Cass. 4 aprile 1998, n. 3490; 14 agosto 1997, n. 7630; 27 giugno 1997, n. 5762; 27 febbraio 1995, n. 2223).
Il tenore di vita matrimoniale deve, poi, essere accertato in via presuntiva, sulla base dei redditi complessivamente goduti dai coniugi durante la convivenza matrimoniale, con particolare riferimento al momento della sua cessazione, tenendosi conto non solo dei redditi di lavoro di ciascun coniuge, ma anche dei redditi di ogni altro tipo, nonché delle utilità derivanti dai beni immobili di loro proprietà, ancorché improduttivi di reddito.
Proprio a tali principi si è attenuta la Corte di appello, la quale ha preso in esame non soltanto i redditi di lavoro di ciascuno dei coniugi, ma anche il loro patrimonio immobiliare, pervenendo alla conclusione non contestata dal M. che sussisteva un notevole squilibrio tra le due posizioni economiche posto che i redditi di quest'ultimo erano almeno tre volte superiori a quelli della moglie; per cui a nulla rileva che la B. fosse comproprietaria (con il marito) della casa coniugale perché tale circostanza, costituendo un'utilità valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere di quell'immobile a titolo di locazione, è stata apprezzata dal giudici di merito proprio per determinare l'entità dello squilibrio sussistente tra le loro rispettive posizioni economiche, nonché di conseguenza la misura dell'assegno posto a carico del ricorrente. E perché d'altra parte anche il patrimonio immobiliare della richiedente e gli eventuali suoi redditi patrimoniali non erano in grado di assicurarle il raggiungimento di detto equilibrio e, quindi, il mantenimento del pregresso tenore di vita; per cui del tutto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il bilanciamento del rispettivi interessi, nel quadro di quelli della famiglia nel suo insieme, potesse conseguirsi attesa la più elevata posizione economica del coniugo obbligato, solo attraverso la corresponsione di un assegno di mantenimento, anche perché consentiva alla B. di conservare il pregresso tenore di vita senza intaccare il suo patrimonio immobiliare (Cass. 5492/2001).
Eguali considerazioni valgono in ordine: a) ai debiti asseritamente contratti dal M. e nuovamente menzionati in modo del tutto generico in questa sede di legittimità, ritenuti dalla sentenza impugnata inidonei a modificare l'accertata sproporzione tra le condizioni economiche dei coniugi, a prescindere dal fatto (perciò non considerato determinante, né decisivo) che non vi era neppure la prova che essi fossero stati contratti per provvedere ai bisogni della famiglia; b) alla quota della casa paterna ereditata dalla B. ; in relazione alla quale costei, pur onerata della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non era tenuta a dante dimostrazione specifica e diretta, ed aveva assolto all'onere su di lei gravante, dimostrando che essa versava in una situazione patrimoniale inidonea a consentirle il precedente tenore di vita. Sicché spettava all'altro coniugo di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di redditi o sostanze, indicando beni o proventi idonei ad evidenziare l'infondatezza della domanda; e su di lui gravava l'onere di fornire la prova che in realtà la moglie possedeva cespiti immobiliari di tale entità e redditività da escludere il diritto all'assegno. Laddove la sentenza impugnata ha correttamente osservato che tale prova non poteva ritenersi raggiunta, non avendo il M. neppure indicato la tipologia di immobile ereditata dalla moglie e, trattandosi di acquisto di quota ereditaria, neppure se lo stesso fosse da lei direttamente utilizzabile ed in quale misura: perciò escludendone l'idoneità a compensare lo squilibrio patrimoniale esistente tra le parti (Cass. 17136/2004; 7061/1986; 5970/1981).
In conclusione, il ricorso va respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della B. in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorario di difesa, oltre IVA Cd accessori come per legge.
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CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA 15.05.2009 N. 11291 |
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Altre informazioni: La Sezione I Civile
Fatto
Con sentenza n. 637 del 16.12.2004 - 26.02.2005, il Tribunale di Verona pronunciava la separazione personale dei coniugi P. E. G. e B. B., ricorrente, addebitandola alla G., cui affidava il figlio minore, nato il omissis, ed assegnava la casa coniugale; imponeva, inoltre, al B. di corrispondere alla moglie euro 1.500,00 mensili quale contributo per il minore, oltre al pagamento del 100% delle spese della retta scolastica presso la scuola privata e del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche e sportive), compensando per giusti motivi, le spese processuali.
Con sentenza del 20.06 - 19.07.2005, la Corte di appello di Venezia respingeva l'appello principale della G. e, in parziale accoglimento del gravame incidentale del B., compensava nella misura del 50% le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo la residua parte a carico della prima.
La Corte osservava e riteneva tra l'altro ed in sintesi:
a) quanto all'appello principale della G., che doveva essere confermata la statuizione di addebito della separazione personale all'appellante e, conseguentemente, escluso il suo diritto all'assegno di mantenimento, dal momento che:
1. le produzioni documentali e l'istruttoria svolta dimostravano che la medesima G. aveva intrattenuto una relazione extraconiugale, con modalità esteriori tali pure da arrecare danno al prestigio e, comunque, alla sensibilità del marito, come evidenziato dalla documentazione anche fotografica e cinematografica prodotta dal B. e confermata dai testi assunti
2. dalla corrispondenza inviata dalla moglie al marito emergeva che, dopo che questi aveva scoperto la sua relazione affettiva, ella gli aveva univocamente espresso la precisa volontà di non intendere, per sua autonoma scelta, proseguire oltre nella convivenza e tanto meno interrompere la relazione sentimentale, nel contempo spiegando al consorte che quella scelta era stata l'unica per lei, che ella non lo voleva più e che anche il suo denaro non la interessava
3. le prove emerse avevano permesso di accertare che il nuovo rapporto sentimentale della G. era iniziato prima della separazione personale dal marito e per converso di escludere che fossero stati gli asseriti pregressi - ma non comprovati - comportamenti del B., di maltrattamento o d'infedeltà, la causa che aveva determinato l'iniziativa della moglie, risoltasi nell'allontanamento dal coniuge.
b) quanto all'appello incidentale del B., che dovevano essere confermati l'entità del contributo di mantenimento del figlio minorenne della coppia, affidato alla madre, ed il concorso paterno nelle spese straordinarie, nella ritenuta misura, considerando le necessità del minore, il fatto che poteva godere appieno dell'abitazione familiare e che, data la situazione economica e la capacità professionale e reddituale di ciascuno dei genitori, la G., fruendo di introiti mensili non superiori ad euro 1.500,00, poteva e doveva anche dare un apporto economico ed il B. fare fronte alle spese straordinarie del figlio.
Avverso questa sentenza notificatale il 6.10.2005, la G. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 5.12.2005, fondato su tre articolati motivi ed illustrato da memoria. Il B. ha resistito con controricorso notificato il 5.01.2006.
Motivi della decisione
Con il ricorso la G. denunzia:
I. “Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa alcuni punti fondamentali della controversia ed in particolare
1.1 Sulla responsabilità delle parti circa la crisi coniugale.
Sostiene che la pronuncia di addebito a sé della separazione è affetta da vizi motivazionali e segnatamente da carenza di motivazione, dato
- che non trovano riscontri probatori oggettivi e certi la sua infedeltà e la relativa durata, sul punto essendo a suo parere insufficienti gli elementi meramente indiziari allegati in causa, dai quali nel periodo compreso tra il omissis ed il omissis, non emergerebbero che alcuni incontri amicali con l'altro uomo, dei quali solo due in casa del medesimo
- che dal contenuto della deposizione resa dal teste B. L. M. risultava che il loro rapporto di amicizia si era evoluto in relazione sentimentale solo dopo che la G. si era separata dal marito
- che in ogni caso si sarebbe trattato solo d'infedeltà episodica, inidonea a minare il rapporto coniugale
- che le risultanze istruttorie dimostravano, invece, i contegni infedeli e vessatori tenuti dal marito in suo danno, dei quali non si era tenuto immotivatamente conto.
1.2 Sulla negazione, in linea di principio, del diritto della ricorrente al mantenimento.
Sostiene che anche il diniego di assegno in suo favore è immotivato e pregiudica pure il figlio, visto che i suoi modesti introiti sono a mala pena sufficienti al proprio mantenimento minimale.
1.3 Sulla determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento e delle contribuzioni accessorie in favore del figlio.
Sottolineato pure che l'entità dell'assegno di mantenimento per il figlio è stata determinata dai giudici di merito in mensili euro 1.500 e non in euro 1.600, come citato nella sentenza impugnata, sostiene che in ordine a tale contributo la pronuncia è affetta da omessa e/o contraddittoria motivazione, dal momento che il suo reddito non le consente alcun apporto economico per il figlio né di concorrere nel 50% delle sue spese straordinarie, con ricadute pregiudizievoli per il minore, al quale non è in condizione di assicurare il pregresso tenore di vita, che tra lei ed il marito sussiste un clamoroso divario reddituale, non verificato eventualmente a mezzo di indagine patrimoniale e che non sono state apprezzate le risultanze istruttorie relative al pregresso elevato tenore di vita.
2. “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto
2.1 Con riferimento agli artt. 147,148 e 155 c.c., in relazione all'esiguità del contributo paterno ed all'omessa valutazione del proprio apporto personale.
2.2 Con riferimento agli artt. 151, 156 e 2697 c.c., relativamente ai presupposti per la separazione, all'addebito, al diniego di assegno in suo favore ed alla quantificazione del contributo per il figlio
3. Omessa pronuncia (ed omessa motivazione) su punti fondamentali della controversia”.
Si duole che la Corte non abbia esaminato o chiarito le ragioni che la avevano indotta a non conglobare le spese straordinarie nel contributo in denaro e, comunque a disattendere, le sue istanze istruttorie ribadite in appello (CTU sui redditi del marito e, ad abundantiam, accertamento fiscale per mezzo della G.d.F.).
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che essendo connessi consentono esame unitario, sono fondati limitatamente alle censure concernenti la quantificazione del contributo imposto al B. per il mantenimento del figlio minorenne affidato alla madre.
Per tutti gli ulteriori e residui profili, relativi alla separazione, all'addebito ed al conseguente diniego di assegno di mantenimento in favore della G., le censure, si rivelano, invece, prive di pregio. In primo luogo, non risultando impugnato in appello il capo sentenza di primo grado relativo alla separazione, il giudicato (Cass. SU 200115279) che sul punto si è formato preclude l'esame della dedotta censura sui presupposti della statuizione.
Inoltre, in aderenza al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale (tra le altre, Cass. 200725618), i giudici di merito, con puntuali e logiche argomentazioni, avversate da inammissibili, generiche critiche e censure in fatto, hanno ineccepibilmente ritenuto dimostrata l'esistenza di contegni della G., tali da integrare la violazione da parte sua dell'obbligo coniugale di fedeltà e da costituire, date anche le modalità di conduzione, causa di addebito alla stessa della separazione dal coniuge (art. 143, comma secondo, e 151, comma secondo, c.p.c.), non senza pure rilevare che erano rimaste indimostrate le prospettate condotte reprensibili del B. nei confronti della moglie e verificare l'effettiva incidenza della violazione sulla compromissione dell'unione coniugale.
Poiché, poi, l'art. 156 cod. civ., che disciplina gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, prevede al primo comma, la possibilità per il giudice di stabilire il diritto all'assegno di mantenimento a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, irreprensibilmente alla G. è stato negato tale diritto in ragione e con il solo richiamo del dato normativo ostativo.
Invece, i giudici di merito hanno argomentato la quantificazione del contributo di mantenimento del figlio minorenne della coppia con ragioni che, seppur non affette da illogicità, di tal che non si verte in ipotesi di mancanza o di mera apparenza della motivazione, tuttavia risultano mute in ordine al modo di vivere della famiglia e, dunque, non sono aderenti al dettato normativo, che impone di determinare tale contribuzione considerando le esigenze della prole pure in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori (cfr. Cass. 200506197; 200709915).
In particolare, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, culturale, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. tra le altre, Cass. 200203974).
Tale conclusione assorbe il terzo motivo di ricorso.
Pertanto si deve cassare la sentenza impugnata relativamente ai profili di censura accolti, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.
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